In data odierna sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell’Aran tre nuovi interessanti orientamenti applicativi riguardanti la gestione del personale del Comparto delle Funzioni Locali.
Li riportiamo qui di seguito.
CCNL 2022-2024 – gli incrementi delle risorse destinate al Fondo risorse decentrate di cui all’art. 58, commi 1 e 2, del CCNL 23.02.2026 del comparto Funzioni locali, relativi ad annualità già trascorse (2024 e 2025), possono essere erogati senza riaprire le contrattazioni integrative dei rispettivi anni? I medesimi incrementi sono assoggettati al limite di cui all’art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017?
Incrementi art. 58 comma 1 del CCNL del 23 febbraio 2026:
come espressamente precisato dall’art. 58, comma 1 del CCNL in oggetto, l’importo annuo lordo pari allo 0,14% del m.s. dell’anno 2021 di riferimento per ciascuna amministrazione del Comparto delle Funzioni Locali è destinato, a decorrere dal 1/1/2024, ad incrementare la parte stabile del Fondo di cui all’art. 79, del CCNL del 16 novembre 2022.
Qualora gli enti abbiano già chiuso e definito entrambe le annualità 2024 e 2025, gli importi di com-petenza di tali anni potranno essere contabilizzati nella parte variabile del Fondo relativo all’anno 2026, quali residui anni precedenti, senza riaprire le contrattazioni integrative dei rispettivi anni.
Qualora gli enti, pur avendo chiuso e definito le annualità 2024 e 2025, abbiano però previsto nel contratto integrativo che regola le predette due annualità una clausola in base alla quale tutti i residui di un anno sono automaticamente portati ad incremento delle somme destinate ai trattamenti econo-mici correlati alla performance, potranno invece erogare le relative somme quali arretrati sui predetti trattamenti economici, con i medesimi criteri già previsti per la loro erogazione.
Con riferimento all’assoggettamento dei richiamati incrementi all’art. 23 comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, si ricorda che detti incrementi sono espressamente esclusi dal suddetto limite in base alle previsioni di cui all’art. 11 del D.L. 135/2018.
Incrementi art. 58 comma 2 del CCNL del 23 febbraio 2026:
come espressamente previsto dall’art. 58, comma 2 del richiamato testo contrattuale, viene ricono-sciuta agli enti la possibilità di incremento delle risorse variabili di cui all’art. 79, comma 2 lett. c) del CCNL 16.11.2022 e di cui all’art. 16, comma 6 (Retribuzione di posizione e di risultato EQ) fino all’importo dell’0,22% del monte salari 2021 secondo la propria capacità di bilancio.
Tale incremento, come precisato nella norma in base alla previsione di legge che ne ha previsto lo stanziamento, non rientra nel limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017.
In merito all’importo di competenza del 2025 valgono le stesse considerazioni di cui al punto 1.
CCNL 2022-2024 – Alla luce delle modifiche introdotte alla disciplina dei compensi aggiuntivi spettanti ai titolari di EQ, di cui all’art. 17 del nuovo CCNL 23.02.2026, è possibile erogare compensi di lavoro straordinario ai titolari di incarichi di E.Q. a prescindere dall’introito di risorse esterne, sia nel giorno del riposo settimanale che in un giorno diverso?
Si conferma che la nuova disposizione contrattuale di cui all’art. 17, comma 1, lett. c) del CCNL del 23 febbraio 2026 deve essere correttamente interpretata nel senso che, per tutte le consultazioni elettorali e referendarie (come disciplinate dalla legge) i compensi per lo straordinario elettorale possono essere riconosciuti ai titolari di incarico di EQ, sia nei giorni diversi dal giorno del riposo settimanale, sia nel giorno del riposo settimanale (applicando, in questo secondo caso, quanto previsto dall’art. 17, comma 1, lett. d), ed anche in assenza della acquisizione delle risorse finanziate da Ente terzo.
Nei confronti di un dipendente a tempo parziale, il cui rapporto di lavoro è nato originariamente a tempo pieno, è possibile per esigenze organizzative, chiedere il rientro a tempo pieno?
Innanzitutto, si rileva che la disciplina del contratto a tempo parziale, attualmente contenuta all’art. 53 del CCNL 23.02.2026, nei commi 11 e 12, prevede testualmente che:
“11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10. In tale accordo, le parti possono eventualmente concordare anche un termine di durata per il rapporto di lavoro a tempo parziale che si va a costituire.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa”.
Alla luce delle suddette clausole, si evince che l’ente può far valere un termine solo se, al momento della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, tale termine era stato indicato nell’accordo individuale di cui al comma 11 sopra citato.
