La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11479 del 28 aprile 2026, ha definitivamente chiarito che il canone unico patrimoniale (CUP) è dovuto anche dagli operatori telefonici che utilizzano reti di proprietà altrui per erogare i propri servizi.
La pronuncia pone fine al contenzioso sorto sull’interpretazione del comma 831 della Legge n. 160/2019, chiarendo che anche l’utilizzo “virtuale” della rete costituisce utilizzo materiale dell’infrastruttura e comporta quindi l’obbligo di pagamento del canone annuale di € 800,00.
La Cassazione ha inoltre escluso l’applicabilità al settore delle telecomunicazioni della norma interpretativa introdotta dall’art. 5, comma 14-quinquies del D.L. 146/21, prevista per i settori energetico e del gas, evidenziando che nel settore telefonico viene erogato un servizio e non ceduto un bene.
Secondo la Corte, pertanto, anche gli operatori privi di una rete propria sono soggetti passivi del CUP qualora utilizzino infrastrutture di terzi per la trasmissione del segnale.
La sentenza apre ora la strada alle attività di recupero del canone non versato dal 2021, oltre a sanzioni e interessi.
Si suggerisce pertanto agli uffici tributi di verificare le posizioni degli operatori presenti sul territorio, con particolare riferimento ai soggetti che utilizzano reti di terzi, al fine di valutare eventuali attività di accertamento e recupero del gettito.
