Il canone unico patrimoniale (CUP) entra a pieno titolo tra i tributi degli enti locali. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12225 del 1° maggio 2026, chiarendo anche un importante dubbio sulla competenza giurisdizionale: le controversie relative al CUP spettano al giudice tributario.
Il CUP, introdotto dal 2021, ha sostituito diversi prelievi (ICP, CIMP, TOSAP, COSAP e altri canoni), generando inizialmente incertezza sulla sua natura, anche perché la legge n. 160/2019, all’art. 1, comma 816 lo definisce “patrimoniale”:
“A decorrere dal 2021 è istituito dai comuni […] il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”. È proprio questa espressione (“canone patrimoniale”) che ha generato il dubbio interpretativo.
La Cassazione ha però ribadito che non conta il nome attribuito dal legislatore, ma le caratteristiche concrete dell’entrata. Applicando i criteri della giurisprudenza costituzionale (obbligatorietà del pagamento, assenza di un rapporto sinallagmatico e collegamento alla spesa pubblica), ha concluso che il CUP ha “natura tributaria”.
Di conseguenza:
- le controversie rientrano nella giurisdizione tributaria;
- cambiano gli aspetti operativi in riferimento alle sanzioni, agli atti e alla modulistica;
- gli enti devono gestire il CUP come un tributo, anche per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione di tariffe e regolamento sul portale del federalismo fiscale (MEF) al fine di avere effetti verso i contribuenti.
In sintesi, nonostante la definizione normativa, il CUP va trattato a tutti gli effetti come un tributo locale al pari di IMU e TARI.
