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Bonus sociale rifiuti entro il 30 giugno a tutti i costi: un abbaglio di equità

Ormai da mesi affrontiamo quotidianamente con gli operatori comunali la questione relativa all’obbligo, imposto di ARERA, di provvedere al riconoscimento del bonus sociale rifiuti tassativamente entro il 30 giugno. Fin da subito abbiamo evidenziato le potenziali criticità, oltre alla evidente illogicità, di tale scadenza calata dall’alto dall’Autorità, senza giustificazioni né connessioni con altre scadenze, anzi tutt’altro. La fissazione delle scadenze di versamento TARI è per Legge (L. 147/2013) una prerogativa del Consiglio Comunale, una residua facoltà di autonomia nella gestione delle proprie entrate che gli Enti possono ancora esercitare. L’imposizione dell’emissione entro una specifica data va a ledere tale autonomia, comportando in molti casi una modifica del calendario annuale di riscossione comunale, con ripercussioni sulle attività degli uffici. A ciò si aggiunga l’assurdo contrasto con il termine del 31 luglio, fissato dalla normativa statale a decorrere dall’annualità 2026, per la determinazione delle tariffe TARI, che ha peraltro inciso anche – sempre per mano di ARERA – sulle tempistiche di predisposizione dei Piani Finanziari, in particolare da parte dei soggetti Gestori esterni.

Pur nelle complesse situazioni createsi, molti Comuni stanno cercando di comprendere come rispettare la scadenza del 30 giugno per l’emissione del bonus. La soluzione di inviare un acconto con le tariffe 2025 è sicuramente quella che garantisce maggiori elementi di certezza, in quanto non si rende necessario approvare PEF e Tariffe nelle prossime settimane. Tuttavia costituisce modalità onerosa e di complessa gestione, soprattutto per gli enti che negli ultimi anni hanno sempre preferito emettere gli avvisi TARI per tutto l’anno con unico invio.

La soluzione proposta di ARERA è quella della rimessa diretta ai beneficiari: in questo modo sarà sufficiente individuare i beneficiari che soddisfino i (pochi) requisiti previsti dall’Autorità e provvedere al mandato di pagamento mediante bonifico bancario o postale, oppure assegno domiciliato. Con queste modalità si evita il vincolo temporale di emissione degli avvisi di pagamento ma si genera, a parere di chi scrive, una situazione paradossale.

Le somme a titolo di bonus potrebbero infatti essere percepite da soggetti che non hanno mai versato la TARI e che potenzialmente potrebbero continuare a non pagare il tributo: non saranno certamente la maggior parte dei beneficiari, ma nemmeno una quota trascurabile. L’importo non andrebbe cioè a ridurre la pressione tributaria a carico di soggetti fragili, ma costituirebbe un’elargizione a tutti gli effetti, peraltro finanziata dai soggetti che pagano la Tassa e, quindi, la componente perequativa Ur3. Se da un lato condividiamo la difficoltà gestionale di mettere in atto il meccanismo di solleciti su importi pregressi non versati ed eventuale successiva compensazione (facoltà concessa da ARERA in alternativa al riconoscimento diretto sull’avviso di pagamento ordinario), dall’altro non possiamo non considerare che il riconoscimento dell’agevolazione in bolletta consentirebbe al Comune quantomeno di incassare quote di TARI anche da soggetti “cattivi pagatori” (che in caso di omesso versamento del tributo dovuto per il 2026 contribuirebbero alla copertura dei costi del servizio quantomeno con la propria quota di bonus).

Il bonifico o assegno domiciliato invece andrebbe a costituire una vera e propria donazione – ci sia concesso il termine – finanziata dai contribuenti che pagano regolarmente, nei confronti anche di potenziali evasori (per fortuna non solo). Somme che, se transitassero dall’avviso di pagamento TARI, potrebbero quantomeno concorrere in quota parte alla copertura dei servizi di igiene urbana erogati dal Comune ed usufruiti anche dagli stessi soggetti fragili.

L’ulteriore beffa consiste nel fatto che per riconoscere queste agevolazioni mediante sistemi tracciabili, togliendoli dall’automatica compensazione nelle bollette, il Comune dovrà necessariamente fare fronte ad altri costi che naturalmente saranno a carico della collettività: anche in questo caso, i generosi “buoni pagatori” si accolleranno gli oneri, sul PEF 2028 nella migliore delle ipotesi (in base alla regola dell’anno a-2), in quanto costi postali connessi alla gestione del rapporto con gli utenti.

Tutto quanto sopra con l’unica finalità di rispettare una scadenza illogica, stabilita in modo avventato da un Autorità che evidentemente sente l’impellenza di far riconoscere tassativamente entro la prima metà dell’anno un contributo (di natura indiscutibilmente apprezzabile), anziché attendere la prima scadenza di pagamento fissata da parte degli enti erogatori con tempistiche maggiormente coerenti con il mutato panorama normativo e l’autonomia gestionale degli uffici comunali. Entro il 30 giugno, a tutti i costi, con il rischio di trasformare un alleggerimento nel pagamento dei servizi in una mancetta che con quei servizi non ha nulla a che fare.

Tags: ARERA, Bonus sociale, Scadenze, TARI