Con la recente sentenza n. 9212 del 18 maggio 2026, il TAR del Lazio ha escluso l’applicabilità ai concorsi banditi nell’anno 2024 della disposizione di cui all’art. 4, comma 9, del d.l. 14 marzo 2025, n. 25.
Quest’ultima norma, infatti, ha previsto espressamente l’inapplicabilità della c.d. “taglia idonei” alle sole graduatorie approvate negli anni 2024 e 2025 e ai concorsi banditi nel 2025.
Il Collegio ha poi altresì dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma sollevata in via subordinata da parte ricorrente, evidenziando in primo luogo che la disciplina introdotta dall’art. 4 del d.l. n. 25/2025 si inserisce in un quadro normativo funzionale al rafforzamento della capacità amministrativa e assunzionale delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con gli obiettivi di efficientamento e rinnovamento della P.A. connessi all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che impone tempi certi e modalità rapide di reclutamento di nuove risorse umane.
In tale prospettiva, la sospensione temporanea del limite di cui all’art. 35, comma 5ter, d.lgs. n. 165/2001 risponde all’esigenza di favorire, in determinati e circoscritti periodi temporali, una maggiore flessibilità nell’utilizzo delle graduatorie, senza tuttavia incidere in modo strutturale sull’impianto ordinario della disciplina.
Rientra, inoltre, nella ampia discrezionalità del legislatore la scelta di perimetrare temporalmente e oggettivamente l’ambito applicativo di una disciplina derogatoria, tanto più in materia di pubblico impiego e organizzazione amministrativa, settori nei quali il sindacato di legittimità costituzionale incontra limiti particolarmente stringenti, salvo che non emergano profili di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, che nel caso di specie non sono ravvisabili.
La decisione di circoscrivere la deroga ai soli concorsi banditi nel 2025 e alle graduatorie approvate negli anni 2024 e 2025 costituisce, pertanto, espressione di una scelta legislativa non irrazionale, ma coerente con le finalità perseguite.
Sotto altro profilo, precisano i giudici, deve altresì considerarsi che l’art. 4, comma 1, del d.l. n. 25/2025 ha definitivamente chiarito che «il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», segnando un chiaro mutamento di indirizzo rispetto alla disciplina previgente, storicamente improntata a una preferenza per lo scorrimento.
La limitazione della deroga alla c.d. “taglia idonei” si inserisce, dunque, in un assetto normativo complessivamente innovato, volto a privilegiare l’indizione di nuove procedure selettive quali strumenti ordinari e prioritari di accesso al pubblico impiego.
Alla luce di tali considerazioni, non sussistono i presupposti per ritenere la disciplina censurata in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., né appare configurabile un’irragionevole disparità di trattamento, atteso che la differenziazione operata dal legislatore risulta sorretta da una ratio oggettiva, coerente e costituzionalmente non censurabile.
