Con sentenza n. 1418 del 18 maggio 2026, il TAR della Sicilia ha escluso la piena applicabilità alle progressioni verticali interne del D.P.R. n. 487/1994, trattandosi di procedure di sviluppo professionale del personale già in servizio, come riconosciuto dalla giurisprudenza (da ultimo, TAR Catania, sentenza n. 87 del 15 gennaio 2024).
Da ciò deriva la non applicabilità nel caso di specie dell’art. 12 del D.P.R. n. 487/1994, salvo espressa previsione regolamentare.
Questo significa che se la procedura comparativa prevede l’espletamento di un colloquio teso unicamente ad accertare le competenze professionali specifiche acquisite dal candidato nel contesto lavorativo rispetto alle funzioni dell’area superiore e del profilo professionale interessato, non risulta necessaria alcuna predeterminazione delle domande della prova orale né il successivo sorteggio che, per contro, sono fasi tipiche dei concorsi pubblici dove la prova colloquio è volta alla verifica di specifiche conoscenze specialistiche in determinate materie.
