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Gli incentivi alle funzioni tecniche in caso di concessioni di servizi

Con la recente deliberazione n. 184/2026/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ha fornito alcuni interessanti chiarimenti in merito alla corretta determinazione del valore della concessione su cui calcolare gli incentivi tecnici di cui all’articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023.

In proposito la Sezione ha ribadito innanzitutto che il valore della concessione sul quale calcolare gli incentivi tecnici è quello derivante dalla applicazione dell’articolo 179 del Codice, il quale prevede che sia l’ente a doverlo determinare discrezionalmente ma secondo un metodo oggettivo, non potendosi, comunque, fare riferimento al solo valore del canone concessorio.

In buona sostanza, precisa la Corte, dovrà essere l’ente a determinare, in via discrezionale, ma con un metodo oggettivo, il valore della concessione tenendo conto non solo del canone, ma di tutti gli elementi che, ai sensi dell’articolo 179, concorrono a determinare il fatturato generato per tutta la durata della concessione.

Al riguardo, tuttavia, non si può sottacere il fatto che il valore dell’incentivo, calcolato in tal guisa, possa assumere importi rilevanti, motivo per cui l’ente potrebbe avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 45, comma 2, ossia prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti, facoltà che dovrà trovare apposita, precisa e dettagliata indicazione nel regolamento.

Per quanto riguarda invece la modulazione della spettanza e la liquidazione degli incentivi nel corso degli anni fra le diverse figure inserite nel gruppo progettuale, i giudici hanno fatto espresso rinvio alla propria precedente deliberazione n. 120/2025/PAR, ove è stato chiarito che anche “la definizione dei tempi di erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 rientra nella discrezionalità e nell’autonomia regolamentare del singolo ente interessato, ferma restando la necessità che la relativa liquidazione sia preceduta dal puntuale accertamento, a cura degli organi preposti, circa l’effettivo svolgimento delle specifiche attività incentivate dalla legge”, fermo restando che la parte liquidata “in acconto”, oltre aver avuto luogo secondo canoni di efficienza, deve corrispondere all’attività effettivamente svolta dai dipendenti e sia prevista la ripetizione di quanto erogato, in forma postuma alla liquidazione, laddove si avverino fatti che non ne consentono il riconoscimento.

Da ultimo, la Sezione ha affermato che, non dovendo l’IRAP gravare sulla somma stanziata per gli incentivi tecnici, laddove in passato l’Amministrazione avesse già approvato i relativi quadri economici senza considerare quest’onere, l’Ente dovrà procedere alla riapprovazione degli stessi, facendo salva l’applicazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all’articolo 228 del Codice.

Tags: Incentivi funzioni tecniche