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Sganciamento TARI al 30 aprile e proroga bilancio al 31 maggio: quali scadenze per i Comuni?

Negli ultimi due giorni si sono succedute le approvazioni di importanti emendamenti al testo del Milleproroghe in conversione, con effetti sulle scadenze da rispettare per i Comuni nel breve periodo. Il termine di approvazione del bilancio slitterà con ogni probabilità (si attende comunque la votazione finale sul Testo) al 31 maggio e come è noto ciò comporta anche la possibilità da parte dei Consigli Comunali di approvare le tariffe dei tributi entro la stessa data. Il giorno prima era stato approvato l’emendamento che sganciava il termine di approvazione di PEF, tariffe e Regolamenti TARI al 30 aprile  (misura che sarà adottata a regime da quest’anno) quindi indipendente dalle eventuali proroghe del bilancio.

A tal proposito è comunque necessaria una riflessione: pur in attesa del testo definitivo è necessario considerare che questo assetto (sganciamento e proroga del bilancio) genera di fatto una doppia scadenza, che si applica a seconda dei casi specifici: laddove il Comune non approvi il bilancio di previsione precedentemente al 31 maggio, si potrà considerare questa scadenza più favorevole, anche per adottare PEF e tariffe TARI; qualora invece il Comune abbia provveduto o stia provvedendo all’approvazione del bilancio di previsione, potrà determinare le tariffe (e adottare gli atti connessi, quindi PEF e Regolamento) entro il 30 aprile p.v.

Occorre rilevare infatti che la norma sul c.d. “sganciamento TARI” può essere superata da proroghe della scadenza per l’approvazione del bilancio e non deve essere considerata, al contrario, come limitazione. La regola generale (articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001) prevede infatti che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

La disposizione sullo “sganciamento” resta tuttavia utile ai Comuni che decidessero di approvare i bilanci previsionali entro il 31 dicembre dell’anno precedente o subito nei primi mesi dell’anno, ma che per cause non a loro ascrivibili (ad esempio la disponibilità del PEF grezzo del Gestore affidatario) siano costretti a rimandare l’adozione del PEF validato per provvedere alla predisposizione delle tariffe TARI.

Nel momento in cui sarà quindi definitivamente approvato il testo che rinvia la TARI al 30 aprile (necessariamente entro il 28 febbraio), i Comuni che dovessero procedere precedentemente all’approvazione del bilancio di previsione, potranno dunque limitarsi ad inserire un importo a titolo di entrata TARI pari a quello dello scorso anno, senza la necessità di approvare tariffe specifiche e rinviando a successiva deliberazione la scelta delle stesse, che dovrà comunque avvenire entro la data suddetta.