Con il recente parere Prot. n. 11573 del 2026, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ricordato che l’istituto della mobilità volontaria, disciplinato dall’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 costituisce, come noto, una modalità di acquisizione di personale già dipendente di altra pubblica amministrazione mediante cessione del contratto di lavoro e non integra una forma di accesso dall’esterno in senso proprio, come, peraltro, ribadito dallo scrivente Dipartimento in altri precedenti pareri resi.
La peculiare natura dell’istituto della mobilità rileva anche con riferimento agli effetti della procedura selettiva. Diversamente dal concorso pubblico, la procedura di mobilità di cui al citato articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 non è finalizzata alla formazione di una graduatoria destinata a permanere efficace per la copertura di ulteriori posti che si rendano successivamente disponibili, bensì all’individuazione del candidato maggiormente rispondente alle esigenze organizzative correlate allo specifico posto oggetto dell’avviso.
Ne consegue che la graduatoria eventualmente formata costituisce un mero esito della selezione svolta e non assume l’autonoma funzione propria delle graduatorie concorsuali.
Diversamente argomentando, l’eventuale utilizzo della relativa graduatoria, oltre il soddisfacimento del fabbisogno per il quale la procedura è stata indetta, determinerebbe una sostanziale trasformazione della procedura di mobilità in uno strumento di reclutamento incompatibile con la funzione propria dell’istituto, che resta quella di consentire il trasferimento di personale tra amministrazioni in relazione ad uno specifico e puntuale fabbisogno organizzativo.
Pertanto, conclude il parere, si deve ritenere che la graduatoria approvata all’esito di una procedura di mobilità volontaria possa essere utilizzata esclusivamente ai fini del perfezionamento della procedura cui essa accede, consentendo l’individuazione del candidato utilmente collocato nella graduatoria soltanto nell’ipotesi in cui il trasferimento del candidato originariamente individuato non si perfezioni, per rinuncia, mancato rilascio del nulla osta o altra causa impeditiva sopravvenuta prima della conclusione del procedimento.
Diversamente, una volta perfezionato il trasferimento del candidato individuato per la copertura del posto oggetto dell’avviso, la procedura deve ritenersi esaurita e non appare consentito procedere allo scorrimento della medesima graduatoria per la copertura di ulteriori posti che si rendano successivamente disponibili, dovendo l’amministrazione interessata attivare una nuova procedura di mobilità ovvero ricorrere agli ulteriori strumenti di reclutamento previsti dall’ordinamento.
