Tra i temi centrali della riforma Accrual rientra il patrimonio. Gli enti sono pertanto chiamati a svolgere una ricognizione analitica dei beni sulla base del principio fondamentale del controllo.
Il primo obiettivo della fase pilota è stato raggiunto e ora le amministrazioni devono proseguire nell’analisi, al fine di identificare le tipologie di beni che compongono il patrimonio dell’ente e gli accordi che ne regolano il possesso o la gestione.
Tra gli strumenti che possono supportare gli enti in questa attività rientra il «set minimo di attributi inventariali». Esso rappresenta, da un lato, il quadro informativo da ricostruire per ciascun bene e, dall’altro, una traccia utile per verificare la completezza delle informazioni disponibili.
Anche nella fase di programmazione è necessario considerare gli effetti che le scelte dell’ente produrranno sulle successive registrazioni contabili su base Accrual. In questa prospettiva assume rilievo il programma annuale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
È quindi opportuno che l’ente, già in sede di predisposizione o aggiornamento degli strumenti di programmazione, verifichi con attenzione i beni inseriti nel programma annuale delle alienazioni e valorizzazioni, valutandone la corretta destinazione e il conseguente trattamento contabile. I beni destinati all’alienazione dovranno infatti essere individuati e rappresentati distintamente nello schema Accrual dello stato patrimoniale.
La norma prevede che in prima battuta sia necessario stabilire se i beni individuati come alienabili, debbano essere classificati tra le rimanenze oppure tra le attività destinate alla vendita, voci che trovano appunto distinta rappresentazione nello schema dello stato patrimoniale.
La distinzione tra le due categorie deve essere effettuata alla luce delle specifiche disposizioni previste dagli ITAS 4 e 10.
L’ITAS 10 stabilisce che costituiscono rimanenze “i terreni o gli altri beni immobili destinati alla vendita solo se tale operazione rientra nell’attività principale dell’amministrazione”.
In linea generale, gli enti locali detengono il patrimonio immobiliare prevalentemente per finalità istituzionali e amministrative, non per svolgere un’attività di vendita. Nella maggior parte dei casi, quindi, i beni destinati all’alienazione non rientrano tra le rimanenze disciplinate dall’ITAS 10. Trova invece applicazione l’ITAS 4, che disciplina le attività destinate alla vendita: il valore del bene viene scorporato dall’attivo immobilizzato e riclassificato nell’attivo circolante, alla voce «F – Altre attività destinate alla vendita».
Il punto centrale è, pertanto, assicurare la coerenza tra le decisioni assunte nella programmazione e la loro successiva traduzione nella contabilità Accrual. Il programma annuale delle alienazioni e valorizzazioni costituisce una fonte informativa da raccordare con la ricognizione patrimoniale e con l’applicazione dei principi contabili.
Questi ed altri temi verranno trattati nel corso dei webinar gratuiti organizzati per il 23 e 30 settembre
