La Corte dei conti Lombardia, con la deliberazione n. 299/2026/PAR, richiama l’attenzione degli enti sulla tutela delle entrate da contributo di costruzione e sui rischi connessi al mancato aggiornamento.
Il chiarimento assume particolare rilievo proprio nelle settimane in cui i Comuni sono impegnati nella predisposizione e nell’aggiornamento del Documento unico di programmazione e del Bilancio di previsione. È questa l’occasione per verificare la corretta determinazione e il tempestivo adeguamento del costo di costruzione, garantendo attendibilità alle previsioni di entrata e piena tutela delle risorse dell’ente.
Il contributo di costruzione, disciplinato dall’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, si compone degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione. Quest’ultimo deve essere periodicamente adeguato, affinché gli importi richiesti riflettano l’evoluzione dei costi e non si produca una progressiva erosione delle entrate comunali.
La Corte ricorda che i proventi derivanti dal contributo di costruzione costituiscono prestazioni patrimoniali imposte di natura non tributaria e precisa: “La natura di tali somme quale diritto indisponibile comporta che l’omesso o ritardato aggiornamento delle tariffe non estingua il credito, che permane esigibile nei termini prescrizionali ordinari. Dunque, la mancata adozione temporanea della deliberazione di aggiornamento non determina, di per sé, una perdita patrimoniale attuale e definitiva per le finanze dell’ente locale”.
Il credito resta quindi esigibile e tutelabile sul piano giuridico e contabile fino alla scadenza del termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 del codice civile. Ciò non esclude, tuttavia, possibili responsabilità amministrative dei responsabili tecnici e finanziari in caso di inerzia o ritardo nell’aggiornamento dei parametri del contributo di costruzione.
Il semplice ritardo, infatti, non coincide necessariamente con un danno erariale già attuale. Come chiarito dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale con la sentenza n. 27/2021/QM/PROC, il danno da mancata entrata si concretizza quando il credito non è più recuperabile per prescrizione o per altra accertata impossibilità di riscossione. Tra i precedenti più recenti sulla responsabilità connessa all’inerzia nell’aggiornamento dei parametri concessori, la deliberazione richiama anche le sentenze della Sezione giurisdizionale Veneto n. 277/2025 e della Sezione giurisdizionale Toscana n. 48/2025. Anche prima della prescrizione, il protrarsi dell’inerzia espone comunque l’ente al rischio di insolvenza del debitore e di contestazioni sugli importi dovuti.
La predisposizione del DUP e del bilancio rappresenta quindi un passaggio utile per verificare la correttezza degli importi applicati, l’attendibilità delle entrate previste e la necessità di attivare tempestivamente il recupero di eventuali conguagli.
