Skip to content

Congedo parentale e nuove modalità di computo dei giorni non lavorativi: chiarimenti operativi

Come noto, l’art. 29, comma 3, dell’Ipotesi di CCNL del Comparto Funzioni Locali relativa al triennio 2025-2027 stabilisce che “nell’ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, sono retribuiti per intero [….]”. A seguire l’art. 29 in commento precisa che: a) “Nel caso di fruizione continuativa, il congedo di cui al presente comma comprende anche gli eventuali giorni festivi o non lavorativi che ricadano all’interno dello stesso.” b) “Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di congedo non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.” c) “Qualora tra due periodi di congedo intercorra più di un periodo non lavorativo (ad es. sabato e domenica), nel computo del congedo viene conteggiato un solo periodo non lavorativo (ad es. un solo sabato ed una sola domenica)”.

Orbene, fatta la doverosa premessa che la citata clausola contrattuale diverrà efficace solo dopo la sottoscrizione definitiva del CCNL, segnaliamo che l’Aran ha pubblicato quest’oggi sul proprio sito internet un nuovo orientamento applicativo contenente alcuni esempi pratici finalizzati a meglio comprendere tale innovativo metodo di calcolo dei giorni festivi o non lavorativi ricadenti all’interno del periodo di fruizione del congedo parentale:

a) “Nel caso di fruizione continuativa, il congedo” parentale “comprende anche gli eventuali giorni festivi o non lavorativi che ricadano all’interno dello stesso”, ovvero dell’unico periodo di assenza richiesto. Esempio: unica richiesta di congedo continuativo di 20 giorni In tale ipotesi, indipendentemente dal fatto che l’articolazione settimanale dell’orario di lavoro sia su 5 o 6 giorni, nel periodo di congedo andranno computati tutti i 20 giorni continuativi di calendario (inclusi quindi i sabati, le domeniche ed i festivi che ricadono nel periodo richiesto).

b) “Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di congedo non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”. La ratio della norma è quella di evitare un utilizzo improprio del frazionamento, pensato dal legislatore (e dal contratto) per agevolare i genitori che non necessitino di assentarsi in via continuativa dal lavoro. Alla luce di ciò la clausola contrattuale precisa che se non vi è ripresa dell’attività lavorativa, i giorni festivi o non lavorativi compresi tra due periodi di congedo si computano come congedo. Esempio: Un dipendente: per la settimana 1 presenta richiesta di congedo dal lunedì al venerdì (o dal lunedì al sabato se lavora su 6 giorni); per la settimana 2 presenta seconda richiesta di congedo dal lunedì al venerdì (o dal lunedì al sabato se lavora su 6 giorni); il lunedì della settimana 3 riprende servizio. In caso di orario di lavoro articolato su 5 giorni a settimana: lunedì-venerdì della settimana 1: congedo; sabato e domenica della settimana 1: il lavoratore non lo include nelle sue richieste; lunedì-venerdì della settimana 2: congedo; sabato e domenica della settimana 2: il lavoratore non lo include nelle sue richieste; lunedì della settimana 3: ripresa servizio. Poiché tra i due periodi di congedo non vi è alcun rientro in servizio, il sabato e la domenica della settimana 1 si computano come giorni di congedo. In caso di orario di lavoro articolato su 6 giorni a settimana: lunedì-sabato della settimana 1: congedo; domenica della settimana 1: il lavoratore non lo include nelle sue richieste; lunedì -sabato della settimana 2: congedo; domenica della settimana 2: il lavoratore non lo include nelle sue richieste; lunedì sella settimana 3: ripresa servizio. Poiché tra i due periodi di congedo non vi è alcun rientro in servizio, la domenica della settimana 1 si computa come giorno di congedo. Le modalità di computo sopra descritte si applicano anche nell’ipotesi in cui il dipendente richieda la fruizione di differenti istituti contrattuali/legislativi. Esempio: Un dipendente: per la settimana 1 presenta richiesta di congedo dal lunedì al venerdì (o dal lunedì al sabato se lavora su 6 giorni); per la settimana 2 presenta richiesta di ferie per i giorni di lunedì e martedì e seconda richiesta di congedo dal mercoledì al venerdì (o dal mercoledì al sabato se lavora su 6 giorni); il lunedì della settimana 3 riprende servizio In caso di orario di lavoro articolato su 5 giorni a settimana: lunedì-venerdì della settimana 1: congedo; sabato e domenica settimana 1: il lavoratore non lo include nelle sue richieste; lunedì e martedì della settimana 2: ferie; mercoledì-venerdì della settimana 2: congedo; sabato e domenica settimana 2: il lavoratore non lo include nelle sue richieste; il lunedì della settimana 3 riprende servizio Poiché tra i due periodi di congedo non vi è alcun rientro in servizio (ma soltanto ferie), il sabato e la domenica della settimana 1 si computano come giorni di congedo. In caso di orario di lavoro articolato su 6 giorni a settimana: lunedì-sabato della settimana 1: congedo; domenica della settimana 1: il lavoratore non lo include nelle sue richieste; lunedì e martedì della settimana 2: ferie; mercoledì-sabato della settimana 2: congedo; domenica della settimana 2: il lavoratore non lo include nelle sue richieste; il lunedì della settimana 3 riprende servizio. Poiché tra i due periodi di congedo non vi è alcun rientro in servizio (ma soltanto ferie), la domenica della settimana 1 si computa come giorno di congedo.

c) “Qualora tra due periodi di congedo intercorra più di un periodo non lavorativo (ad es. sabato e domenica), nel computo del congedo viene conteggiato un solo periodo non lavorativo (ad es. un solo sabato ed una sola domenica)”. La novità introdotta dal comma 3 dell’art. 29 del CCNL 2025-2027, rispetto al comma 5 del precedente art. 35 del CCNL 2022-2024, ha il fine di rendere espliciti i criteri di computo dei giorni festivi o non lavorativi intercorrenti tra due periodi di congedo, senza modificare l’attuale modalità di conteggio delle assenze per congedo parentale. Esempio: Un dipendente: per la settimana 1 presenta richiesta di congedo dal lunedì al venerdì (o dal lunedì al sabato se lavora su 6 giorni); per la settimana 2 presenta richiesta di ferie; per la settimana 3 presenta richiesta di ferie; per la settimana 4 presenta richiesta di congedo dal lunedì al venerdì (o dal lunedì al sabato se lavora su 6 giorni); il lunedì della settimana 5 riprende servizio. In caso di orario di lavoro articolato su 5 giorni a settimana: lunedì-venerdì della settimana 1: congedo; sabato e domenica della settimana 1: il lavoratore non lo include nelle sue richieste; lunedì-venerdì della settimana 2: ferie; sabato e domenica della settimana 2: il lavoratore non lo include nelle sue richieste; lunedì-venerdì della settimana 3: ferie; sabato e domenica della settimana 3: il lavoratore non lo include nelle sue richieste; lunedì-venerdì della settimana 4: congedo; sabato e domenica della settimana 4: il lavoratore non lo include nelle sue richieste; lunedì della settimana 5: riprende servizio. In questo caso, tra due periodi di congedo sono presenti tre periodi non lavorativi (sabati e domeniche) ma, sulla base della norma, si computa come giorni di congedo solo un periodo (il sabato e la domenica della settimana 1). In caso di orario di lavoro articolato su 6 giorni a settimana: lunedì-sabato della settimana 1: congedo; domenica della settimana 1: il lavoratore non lo include nelle sue richieste; lunedì-sabato della settimana 2: ferie; domenica della settimana 2: il lavoratore non lo include nelle sue richieste; lunedì-sabato della settimana 3: ferie; domenica della settimana 3: il lavoratore non lo include nelle sue richieste; lunedì-sabato della settimana 4: congedo; ·domenica della settimana 4: il lavoratore non lo include nelle sue richieste; lunedì della settimana 5: riprende servizi. Anche in questo caso, tra due periodi di congedo sono presenti tre periodi non lavorativi (domeniche) ma, sulla base della norma, si computa come giorno di congedo solo un periodo (la domenica della settimana 1).

Tags: Congedi dei genitori, Rinnovi contrattuali