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Incentivi per funzioni tecniche in caso di affidamento diretto di un impianto sportivo

La selezione del concessionario secondo il procedimento speciale dell’art. 5 del d.lgs. n. 38/2021, in luogo di una procedura competitiva ordinaria, non sottrae la fattispecie all’ambito applicativo della norma di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023.

Lo ha precisato la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia con deliberazione n. 289/2026/PAR.

L’art. 45 cit. non subordina infatti l’incentivo a una gara, ma richiede una «procedura di affidamento» riferibile a una stazione appaltante o a un «ente concedente». Il procedimento delineato dall’art. 5 – che si articola in proposta, riconoscimento dell’interesse pubblico, pubblicazione dell’avviso, verifica dell’assenza di proposte alternative e affidamento – integra una procedura di affidamento, ancorché a esito diretto, all’esito della quale l’ente assume la veste di concedente. Non ricorre, pertanto, alcuna interpretazione estensiva o analogica, preclusa dal carattere eccezionale dell’istituto (principio generale stabilito, sia pure su altro tema, dalla deliberazione n. 14/SSRRCO/QMIG/2026), ma la sussunzione della fattispecie nella lettera della disposizione, quale risultante dalla consapevole scelta del legislatore del 2023 di superare il perimetro dei soli appalti.

Restano tuttavia fermi i limiti propri dell’istituto: sono incentivabili esclusivamente le attività tassativamente elencate nell’allegato I.10, effettivamente svolte e debitamente attestate all’esito di puntuale accertamento. La misura del 2 per cento – che, applicata al valore dichiarato di euro 5.533.065,55, esprime un accantonamento massimo teorico di euro 110.661,31 – costituisce un tetto, non un obiettivo: la fonte regolamentare ben può, e deve, ragionevolmente considerare, a fronte di un valore elevato rispetto all’impegno tecnico effettivamente richiesto, di graduare l’accantonamento in funzione della complessità e della durata delle attività rese, in coerenza con il principio del risultato (art. 1, comma 4, del codice) ovvero di avvalersi di una modalità diversa – e più coerente con l’effettiva complessità dell’incarico – di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti come previsto dall’articolo 45, comma 2, del d.lgs. 36/2023, così come ricordato nella delibera 184/2026/PAR di questa Sezione.

Il riconoscimento dell’incentivo presuppone però, ai sensi dell’art. 45, comma 1, uno stanziamento previsto per la singola procedura di affidamento. Sennonché, nella fattispecie in esame un simile stanziamento non preesiste, in quanto non vi è spesa comunale, né per l’esecuzione dei lavori, né per la remunerazione del concessionario. Occorre allora stabilire se il requisito possa essere integrato da una posta di bilancio istituita allo scopo, come prospettato dall’Ente, ovvero se la sua assenza originaria precluda in radice la costituzione del fondo.

La Sezione ritiene corretta la prima alternativa, ma a condizione che: 1) lo stanziamento sia preventivo rispetto allo svolgimento delle attività incentivabili; 2) che sia specificamente e univocamente collegato alla singola procedura concessoria, con corrispondente evidenza nel quadro economico complessivo dell’operazione. Diversamente opinando, del resto, l’applicabilità dell’istituto alle concessioni “calde”, già affermata dalla deliberazione n. 187/2023/PAR, resterebbe priva di ogni possibile attuazione contabile; 3) che avvenga attraverso un preciso meccanismo di “giro contabile” analiticamente descritto nella deliberazione n. 355/2025/PAR di questa Sezione cui integralmente si fa rinvio.

Lo stanziamento così istituito non costituisce parte del corrispettivo del concessionario né incide sull’equilibrio economico-finanziario della concessione: è spesa propria dell’ente concedente, funzionale alla remunerazione delle attività tecniche del proprio personale.

Tags: Concessioni, Incentivi funzioni tecniche