Con deliberazione n. 166/2026/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana ha escluso che il conferimento di un incarico – a tempo determinato e retribuito – di affiancamento operativo al Responsabile del Servizio finanziario a un soggetto già dipendente dell’Amministrazione, collocato ora in quiescenza, ricada nel divieto ex art. 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 2012 e s.m.i.
Tuttavia, anche al fine di evitare condotte potenzialmente elusive del divieto prescritto dalla norma, il Collegio ha ritenuto opportuno formulare alcune puntualizzazioni.
Se è indubbio che la norma debba essere applicata in ossequio al principio di tassatività delle fattispecie ivi previste, è parimenti indiscutibile che l’operazione di sussunzione dell’incarico “concreto”, da conferire da parte dell’Amministrazione, all’ipotesi “astratta” tipizzata dal legislatore non possa e non debba essere effettuata dall’Ente conferente avendo riguardo solamente al nomen iuris dell’attività.
È d’uopo dunque rammentare che l’attività di “affiancamento operativo, supporto e assistenza” presuppone che essa venga resa a favore di un soggetto che già possiede le conoscenze teoriche proprie dell’ambito settoriale di riferimento, dovendo l’Amministrazione, come noto, in base al principio di buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost., sempre farsi carico di accertare l’idoneità professionale delle figure chiamate a ricoprire specifici incarichi, quali quello di Responsabile dei servizi finanziari, cui sono intestati ex art. 153 TUEL compiti delicati e ad elevato contenuto tecnico, centrali nella gestione amministrativa e contabile di un ente locale (cfr. Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 47/2020/PRSP, punto 1 “Anomalie gestionali in capo al responsabile del servizio economico-finanziario”, p. 4).
In questa prospettiva, l’attività di “affiancamento operativo” si giustifica ed è finalizzata a realizzare il passaggio di competenze “pratiche” per assicurare la continuità nell’azione amministrativa e preservare il bagaglio di esperienze “operative” maturate nel corso del tempo, senza mai tradursi in mansioni sostitutive nella gestione delle attività amministrative o consulenziali e/o di studio.
In altri termini, come ripetutamente affermato dalla magistratura contabile, il carattere tassativo delle fattispecie contemplate dall’art. 5, c. 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, esclude “che l’attività di “supporto, affiancamento e assistenza” rientri nell’ambito di applicazione della disposizione in parola, nei limiti in cui detta attività di “assistenza” (consentita) si diversifichi da quelle di studio e di consulenza (vietate)” (così, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 66/2023/PAR; cfr. anche Sezione regionale di controllo per il Molise deliberazione n. 34/2025/PAR, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 38/2018/PAR; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 126/2022/PAR; Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 66/2023/PAR e Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 88/2023/PAR). Deve, dunque, trattarsi di prestazioni che non implichino attività di studio e consulenza, ossia di attività “che presuppongono competenze specialistiche e rientrano nelle ipotesi di contratto d’opera intellettuale di cui agli artt. 2229 e ss. del codice civile” (così, Dipartimento funzione pubblica, Circolare 4 dicembre 2014, n. 6, p. 5), ma che siano effettivamente caratterizzate “dalla mera condivisione, in favore di personale neoassunto, dell’esperienza “operativa” maturata dal soggetto in quiescenza nell’esercizio delle mansioni in precedenza affidategli (così, Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione n. 34/2025/PAR; cfr. anche Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 66/2023/PAR; Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 88/2023/PAR).
Va da sé, quindi, che l’incarico di “affiancamento operativo”, in ragione delle finalità proprie ad esso sottese su espresse, deve avere una durata limitata nel tempo e, ove a titolo oneroso, deve prevedere una retribuzione proporzionata alle mansioni “operative”, e non sostitutive, che ne costituiscono necessariamente l’oggetto.
Pertanto, atteso il tenore della norma oggetto di parere, non può in nuce escludersi che il destinatario dell’attività, piuttosto che un neoassunto, sia una figura assegnata ad una diversa funzione nell’ambito della stessa Amministrazione.
Ciononostante, preme ribadire come l’incarico retribuito di affiancamento operativo a un soggetto collocato in quiescenza in favore del dipendente non possa travalicare i confini delle attività più volte tratteggiate nella presente pronuncia; difatti, qualora l’affiancamento a titolo oneroso dovesse essere finalizzato a colmare la specifica expertise tecnica richiesta per ricoprire posizioni nevralgiche e complesse per garantire il buon andamento organizzativo degli uffici dell’Ente e sostanzialmente dovesse configurare – al di là del nomen juris impiegato – un’attività di consulenza o addirittura di fatto sostitutiva nella gestione amministrativa, esso ricadrebbe nel divieto di cui all’art. 5, comma 9, citato (cfr. ex plurimis Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 172/2024/PAR).
