Approderà quest’oggi in Consiglio dei Ministri per l’esame definitivo lo schema di decreto-legge recante «disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile e di politiche del mare».
Il provvedimento, che è stato esaminato ieri dal pre-consiglio, contiene numerose novità per gli enti locali, alcune delle quali destinate ad impattare in maniera significativa sul versante della gestione delle risorse umane e del reclutamento di nuovo personale.
Tra queste vale la pena citare in particolare:
– la modifica della vigente disciplina in materia di monetizzazione delle ferie nel lavoro pubblico, con il recepimento a livello normativo del principio interpretativo da tempo elaborato in via giurisprudenziale;
– la definizione del trattamento economico da riconoscere ai dipendenti pubblici nei giorni di ferie, con la precisazione che durante i periodi di fruizione delle ferie agli stessi spetta soltanto la normale retribuzione, con esclusione dei compensi che richiedono lo svolgimento effettivo delle mansioni e di quelli che non siano erogati per dodici mensilità, fatto salvo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva;
– la modifica della legge 119/2026, prevedendo che i risparmi derivanti dal processo di valutazione dei dirigenti non vadano più ad incrementare le risorse variabili del fondo delle risorse decentrate, bensì le risorse per la formazione del predetto personale dirigenziale, secondo le modalità definite nell’ambito della contrattazione integrativa;
– la soppressione dell’ormai anacronistico tetto generale di spesa (di cui ai commi 557, 557-quater e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) per le amministrazioni soggette ai vincoli di cui all’articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
– la modifica della disciplina concernente il riconoscimento degli incentivi per il recupero dell’evasione IMU e TARI, con l’innalzamento del limite massimo individuale fino al 50% del trattamento tabellare annuo lordo individuale, l’introduzione della possibilità di erogare il compenso anche nei casi in cui il servizio di accertamento sia stato affidato in concessione (ma in questo caso la percentuale è ridotta al 15 per cento) e, soprattutto, la soppressione dei vincoli derivanti dall’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto nei termini previsti dal TUEL o dai provvedimenti di proroga;
– la previsione secondo la quale, nelle sedi di segreteria con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, nel caso in cui la pubblicizzazione sia andata deserta, possono essere nominati anche segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, con attribuzione, per il periodo di titolarità, del trattamento economico previsto dalla normativa per la relativa sede (istituzionalizzazione della deroga);
– l’allungamento del periodo di vigenza delle graduatorie concorsuali relative al personale di polizia locale, che fino al 31 dicembre 2028 avranno validità quadriennale.
