Nel quadro normativo oggi vigente, l’articolo 1, comma 4-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, introdotto dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1, la cui applicazione è differita al 1° gennaio 2027 dall’articolo 1, comma 19-quinquies, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, pone l’obbligo di stipulazione della polizza in capo al soggetto che assume l’incarico e non costituisce titolo normativo per imputare al bilancio dell’ente locale il premio della relativa copertura, né di polizze integrative o di secondo rischio destinate a garantire la responsabilità amministrativa per colpa grave dell’agente.
L’insufficienza del massimale della polizza individuale o l’incapienza patrimoniale del responsabile non modificano infatti la natura del rischio assicurato: ove la copertura ulteriore abbia ad oggetto la medesima obbligazione risarcitoria personale dell’agente verso l’amministrazione, essa continua a costituire assicurazione della responsabilità amministrativa del soggetto autore del danno e non assicurazione di un rischio proprio dell’ente. Per gli amministratori, la relativa spesa ricade nel divieto previsto dall’articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; per i componenti dell’organo di revisione e per i dipendenti, in assenza di una specifica previsione legislativa derogatoria, opera il generale principio, del quale la medesima disposizione costituisce espressione, che preclude l’impiego di risorse pubbliche per finanziare la copertura della responsabilità amministrativo-contabile personale dell’agente.
L’interesse dell’amministrazione ad assicurare l’integrale soddisfacimento della propria eventuale pretesa risarcitoria non costituisce pertanto autonomo titolo di spesa e non trasforma la responsabilità personale dell’agente in un rischio patrimoniale proprio dell’ente. Restano ferme, nei rispettivi presupposti, la possibilità per l’amministrazione di assicurare rischi che gravino direttamente sul proprio patrimonio, compresa, ove assistita da idonea base normativa o contrattuale, la responsabilità civile verso terzi per fatti dei dipendenti non imputabili a questi ultimi a titolo di dolo o colpa grave; la facoltà del singolo di assicurare, con premio integralmente a proprio carico, la propria responsabilità anche per colpa grave; nonché le specifiche deroghe legislative previste per determinate attività o figure professionali.
È quanto ha precisato la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sardegna con deliberazione n. 447/2026/PAR.
Per quanto concerne invece nello specifico le coperture assicurative previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 in favore dei dipendenti della stazione appaltante incaricati della progettazione e della verifica della progettazione, la Sezione ha evidenziato che le stesse, secondo il principio di orientamento enunciato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2025/QMIG, consentono la copertura dei danni derivanti dall’esercizio di tali specifiche attività professionali indipendentemente dal grado della colpa, ferma restando l’esclusione dei fatti dolosi ai sensi dell’articolo 1900 del codice civile. I relativi oneri sono posti a carico della stazione appaltante secondo le modalità di finanziamento stabilite dal Codice, segnatamente dall’articolo 45, comma 7, lettera c), e dalle pertinenti disposizioni dell’Allegato I.7 relative al quadro economico dell’intervento.
La deroga ha tuttavia carattere funzionale e non soggettivo: essa opera cioè esclusivamente per i rischi direttamente riconducibili alle attività professionali di progettazione e verifica contemplate dalla disciplina speciale e non si estende, per il solo fatto dell’appartenenza del dipendente alla stazione appaltante, ad altre funzioni o responsabilità. In particolare, la mera titolarità dell’incarico di responsabile unico del progetto non costituisce titolo per porre a carico dell’amministrazione la copertura della responsabilità amministrativa per colpa grave derivante dall’esercizio generale delle funzioni di RUP. La disciplina speciale trova invece applicazione quando il medesimo dipendente, oltre a rivestire tale incarico, sia legittimamente chiamato a svolgere attività di progettazione o, nei casi consentiti dal Codice e dall’Allegato I.7, di verifica della progettazione, e limitatamente ai rischi professionali derivanti da tali specifiche attività.
