Non sono poche le conseguenze dell’imminente superamento dei vecchi tetti di spesa del personale per le amministrazioni soggette ai vincoli di cui all’articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni).
La prima e più immediata di esse consiste nella semplificazione della programmazione della spesa di personale a tempo indeterminato (“quantum” della capacità assunzionale per tale tipologia di rapporti).
La novella, infatti, consente agli enti interessati di confrontarsi con un’unica disciplina limitativa delle assunzioni basata sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, superando finalmente quella logica di “contenimento” che ha portato ad una discutibile sovrapposizione di vecchi e nuovi limiti.
Ma la modifica normativa ha anche un altro importante effetto, che è quello di consentire agli enti maggiori margini di manovra per l’incremento della parte stabile del Fondo delle risorse decentrate in applicazione dell’art. 14, comma 1-bis, del D.L. 25/2025. Come noto, infatti, sia la Ragioneria Generale dello Stato che la Corte dei conti avevano escluso che le maggiori risorse destinate al trattamento accessorio in attuazione della citata disposizione di legge potessero essere escluse ai fini dell’aggregato “spese di personale” di cui all’articolo 1, commi 557 e segg. della legge n. 296 del 2006.
Oggi, invece, con la modifica, l’incremento del Fondo resta subordinato al solo rispetto:
a) dell’incidenza percentuale del 48 per cento della spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle categorie e delle aree professionali;
b) dei valori soglia indicati dall’articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, in relazione alla sostenibilità finanziaria;
c) dell’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall’organo di revisione.
Con l’obiettivo di fornire agli operatori del settore uno strumento pratico di verifica preventiva della propria posizione ai fini dell’eventuale integrazione del Fondo, abbiamo provveduto ad aggiornare il nostro file Excel, togliendo ogni riferimento ai tetti generali di spesa e inserendo il riferimento alla previsione contenuta nell’art. 60, comma 5 del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 (conglobamento dell’indennità di comparto nello stipendio tabellare).
Come in passato, nel primo foglio di calcolo vanno inserite le informazioni necessarie per la quantificazione della spesa complessiva sostenuta dall’ente nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari, mentre nel secondo foglio vanno inseriti i dati necessari per verificare il rispetto dei presupposti che legittimano l’aumento del Fondo.
