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Incarichi dirigenziali ad interim esclusi dalle riduzioni vincolistiche applicate al salario accessorio

Con deliberazione n. 117/2026/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Piemonte ha precisato che, nel caso di cessazione dal servizio di dipendenti con incarichi dirigenziali, la riduzione del tetto di spesa di cui all’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017, da effettuarsi in forza del meccanismo di cui all’art. 33, co. 2, ult. periodo d.l. 34/2019, deve essere operata al netto delle somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi ad interim conferiti per la copertura degli uffici temporaneamente privi di titolare, in continuità con quanto ritenuto dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 12/2011 in relazione al previgente tetto di spesa di cui all’art. 9, comma 2 bis, primo periodo, del D.L. 78/2010.

Diversamente opinando, infatti, nelle more della copertura della posizione rimasta vacante e della conseguente “riespansione” del tetto di spesa ai sensi dell’art. 33, co. 2, ult. periodo d.l. 34/2019, si concretizzerebbe per l’Ente il rischio di non poter corrispondere al dipendente la quota del trattamento accessorio, pur imposta dalle clausole della contrattazione collettiva, destinata a remunerare l’attribuzione di incarichi ad interim.

Il riferimento è da intendersi al disposto di cui all’art. 40 del CCNL Funzioni Locali del 16 luglio 2024, rubricato “Incarichi ad interim” e tutt’ora vigente in parte qua (non essendo stato oggetto di modifica da parte dei CCNL successivi), in base al quale “per lo svolgimento di incarichi con cui è affidata la copertura di altra posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare (…) è attribuito a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo di valore compreso tra il 15% ed il 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l’incarico”. Tale previsione di contrattazione collettiva – evidentemente ispirata ad un principio di proporzionalità della retribuzione al lavoro svolto (art. 36 Cost.) – pone, dunque, in capo all’Ente un vero e proprio obbligo di remunerare lo svolgimento dell’incarico dirigenziale ad interim, mediante il riconoscimento di una specifica componente del trattamento accessorio, lasciando ad esso una sfera di discrezionalità solo in ordine alla quantificazione del relativo emolumento.

Appare pertanto congruo, avuto riguardo alle suddette ragioni di coerenza sistematica, ritenere che, a fronte della cessazione dal servizio di una figura dirigenziale, l’emolumento da corrispondere medio tempore ad altro dirigente per la remunerazione di un incarico ad interim (incarico che costituisce lo strumento organizzativo idoneo soddisfare esigenze di continuità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.) possa essere scomputato dall’Ente in sede di applicazione della riduzione del tetto di spesa ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 e art. 33, co. 2, ult. periodo d.l. 34/2019.

Tags: Dirigenti, Limiti di spesa, Trattamento accessorio