Spesso in passato la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto doveroso estendere la riserva contemplata all’articolo 18, comma 4, del d.lgs. 40/2017 anche al servizio civile nazionale svolto dopo l’entrata in vigore del cit. d.lgs. n. 40/2017, posto che esso deve essere de jure qualificato quale servizio civile “universale”, coerentemente al fatto che da quello stesso momento il servizio civile “nazionale” aveva cessato di esistere (si veda da ultimo la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. Sesta, n. 537/2026).
Secondo le richiamate pronunce “In sostanza, il legislatore ha qualificato il servizio svolto dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40/2017 come servizio civile universale, pur se svolto – in attesa del Piano di cui all’art. 4 – con le modalità previste per il servizio civile nazionale. La natura del servizio svolto è stata, quindi, affermata dallo stesso legislatore che ha reso ultrattive sole le modalità del servizio civile nazionale – e non anche l’intero servizio civile nazionale, la cui disciplina è stata, contestualmente, abrogata – nelle more dell’attuazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 40/2017. Il servizio svolto dal sig. […] deve, quindi, qualificarsi come servizio civile universale, pur se svolto con le modalità del servizio civile nazionale, secondo l’espressa indicazione del dato normativo esaminato. Non si tratta di una mera “coincidenza temporale”, ma di un fatto che ha una precisa rilevanza giuridica, imponendo l’applicazione della fattispecie astratta indicata dal Collegio” (sentenze nn. 9876/2025 e n. 9877/2025).
Ora, però, con la più recente sentenza n. 5598/2026, la Sezione Sesta del Consiglio di Stato rimette in discussione questo orientamento, evidenziando che “la richiamata disciplina transitoria del d.lgs. n. 40 del 2017 non ha statuito alcuna equiparazione ovvero “qualificazione” del S.C.N. come S.C.U, poiché tale formale equiparazione, per quanto riguarda l’attribuzione del diritto alla riserva nei concorsi pubblici, è avvenuta espressamente solo ed esclusivamente con il d.l. n. 25 del 2025, convertito in legge 9 maggio 2025, n. 69.
D’altro canto, se tale equiparazione fosse stata già integralmente operata nel 2017 non si spiegherebbe l’ulteriore intervento normativo del 2025, non avente natura né di interpretazione autentica né comunque efficacia retroattiva”.
Per i giudici, in definitiva, proprio il recente intervento del legislatore esclude “che al medesimo risultato dell’equiparazione tra i due servizi sia possibile giungere attraverso l’attività interpretativa del giudicante”, ciò non solo a fronte della chiarezza del dato normativo applicabile alla procedura concorsuale per cui è causa e delle differenze che comunque astrattamente giustificavano un diverso riconoscimento dei due istituti a fini concorsuali, ma anche considerando che le disposizioni “premiali” come quelle che stabiliscono le quota di riserva nei concorsi, sono di stretta interpretazione, data la necessità di rispettare i principi di parità di trattamento e trasparenza nell’accesso ai pubblici impieghi.
La piena equiparazione tra le due tipologie di servizio, anche ai fini premiali di cui trattasi, è stata in conclusione il frutto di un processo di evoluzione progressiva, governato dalla discrezionalità del legislatore, esercitata in maniera conforme ai principi costituzionali che regolano la materia.
Deve quindi ritenersi esclusa nel caso di specie la legittimità di una interpretazione estensiva della disposizione in esame.
