Con deliberazione n. 136/2026/PAR la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto ha ribadito che gli incentivi di cui all’art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018, pur essendo esclusi dal tetto di spesa del salario accessorio, non possono derogare anche al diverso vincolo previsto dall’art. 1, co. 557, della legge n. 296/2006, che impone agli enti locali il contenimento della spesa complessiva di personale e che, secondo la Corte costituzionale e la giurisprudenza contabile, costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. Ne consegue che tale limite continua a trovare applicazione, salvo espresse esclusioni previste dal legislatore.
Invero, in base al principio di stretta interpretazione delle deroghe legislative (ubi lex voluit dixit), possono essere escluse dal computo della spesa di personale solo le fattispecie espressamente previste dalla legge o riconosciute in via giurisprudenziale in presenza di specifiche condizioni, quali il finanziamento integrale mediante risorse esterne (fondi europei o trasferimenti vincolati da altri soggetti), secondo il principio della neutralità finanziaria.
Gli incentivi per il recupero dell’evasione IMU e TARI non rientrano in tali ipotesi, in quanto finanziati con risorse proprie dell’ente, ossia mediante una quota del maggiore gettito accertato e riscosso. Pertanto, in assenza di una deroga espressa al limite di cui all’art. 1, co. 557, della legge n. 296/2006, tali somme devono essere considerate nel computo della spesa di personale.
