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Incentivi funzioni tecniche: verifica del limite individuale in caso di contratti di durata pluriennale

Chiamata a chiarire quale sia il corretto criterio di calcolo del limite individuale annuo previsto dall’art. 45, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 nell’ambito dei contratti di durata pluriennale (deliberazione n. 135/2026/PAR), la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto ha precisato che il riferimento espresso ivi contenuto all’“anno di competenza”, identifica un criterio di imputazione temporale fondato sulla dimensione annuale. Ne consegue che il limite deve essere verificato anno per anno, avuto riguardo alle attività effettivamente svolte e ai compensi spettanti nelle singole annualità, non potendosi ritenere coerente con il dettato normativo il riferimento ad un limite applicato all’intera durata del contratto.

In tal senso, precisa la Corte, soccorrono anche argomenti di ordine logico e sistematico.

In primo luogo, il principio della competenza finanziaria potenziata impone l’imputazione delle obbligazioni giuridicamente perfezionate all’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza (cfr. Sezione controllo Lombardia n. 120/2025/PAR). In tale ottica, l’incentivo per funzioni tecniche, in quanto correlato ad attività effettivamente rese nell’anno, deve essere imputato contabilmente entro il medesimo arco temporale di riferimento, non risultando coerente con i principi contabili l’adozione di criteri di cumulo su base pluriennale ai fini del rispetto del limite individuale suddetto.

La norma, infatti, àncora il rispetto del limite retributivo all’esercizio di competenza, introducendo un preciso criterio temporale (peraltro non esplicitato sotto la previgente disciplina) che pone a confronto grandezze omogenee (incentivo annuo complessivo e trattamento economico complessivo annuo lordo), evitando risultati distorsivi conseguenti ad un raffronto tra valori riferiti a periodi diversi.

Resta poi naturalmente fermo anche in questo caso, quale condizione legittimante l’erogazione, il rispetto congiunto dei presupposti oggettivi (sussistenza di una procedura di affidamento e relativo stanziamento nel quadro economico, attività tecniche tipizzate ed effettivamente svolte, adozione di criteri generali di riparto, maturazione nell’anno) e soggettivi (personale legittimato, rispetto del tetto individuale annuo) previsti dalla disciplina.

Tags: Incentivi funzioni tecniche