La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (sentenza n. 3345 del 27 maggio) ha ribadito che, per gli enti non commerciali, l’esenzione da IMU e TASI non può essere riconosciuta in assenza della dichiarazione prevista dalla normativa, confermando la centralità dell’adempimento dichiarativo ai fini dell’accesso al beneficio.
La vicenda riguarda il contenzioso tra il Comune di Roma e l’Università degli Studi Roma Tre per due avvisi di accertamento TASI relativi agli anni 2018 e 2019. In primo grado era stata riconosciuta l’esenzione in ragione della destinazione dell’immobile a finalità istituzionali non commerciali, ritenendo irrilevante l’omessa dichiarazione anche alla luce dell’articolo 1, comma 71, della legge n. 213/2023, norma di interpretazione autentica che ha chiarito, con efficacia retroattiva, che gli immobili degli enti non commerciali possono considerarsi “utilizzati” anche in assenza dell’esercizio attuale dell’attività istituzionale, purché rimangano strumentali allo svolgimento della stessa, e che il possesso può sussistere anche in presenza di particolari rapporti di comodato tra enti collegati.
La Corte di secondo grado ha invece accolto l’appello del Comune di Roma, ritenendo che la norma interpretativa del 2023 incida esclusivamente sui requisiti sostanziali dell’agevolazione, chiarendo il significato di “possesso” e “utilizzo” dell’immobile, ma non elimini gli adempimenti formali richiesti per ottenere l’esenzione. Secondo i giudici, continua pertanto a trovare applicazione la disciplina speciale prevista per gli enti non commerciali, introdotta dall’articolo 91-bis del Dl n. 1/2012 e attuata con il Dm 19 novembre 2012, n. 200, che impone la presentazione di una specifica dichiarazione ai fini del riconoscimento del beneficio.
La decisione della CGT Lazio si pone in linea con l’orientamento della Corte di cassazione, che con l’ordinanza n. 37385/2022 ha affermato come l’esenzione IMU/TASI per gli enti non commerciali presupponga non solo la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, ma anche l’adempimento degli obblighi dichiarativi previsti dall’art. 91-bis del Dl n. 1/2012 e dal Dm n. 200/2012, precisando che l‘omessa presentazione della dichiarazione comporta la non spettanza del beneficio fiscale.
Per gli uffici tributi la sentenza conferma che il controllo sull’esenzione degli enti non commerciali deve riguardare sia i requisiti sostanziali sia quelli formali. La verifica della tempestiva presentazione della dichiarazione IMU annuale entro il 30 giugno dell’anno successivo, prevista dall’articolo 91-bis del Dl n. 1/2012 successivamente recepita dalla legge n. 160/2019 (art. 1, comma 770) assume quindi rilievo decisivo nell’istruttoria delle agevolazioni e nell’attività di accertamento. Al tempo stesso, è opportuno rafforzare l’informazione ai contribuenti, ricordando che la sussistenza dei requisiti oggettivi non è sufficiente se non è stato correttamente assolto l’obbligo dichiarativo.
Si precisa infine che la portata della decisione va letta nell’ambito della disciplina speciale degli enti non commerciali. L’obbligo dichiarativo, infatti, non costituisce un principio generale applicabile a tutte le agevolazioni IMU, ma discende da una specifica previsione normativa che impone agli enti non commerciali la presentazione della dichiarazione annuale. Ne consegue che il principio affermato dalla CGT Lazio non è automaticamente invocabile nei casi in cui il legislatore non abbia previsto espressamente un analogo adempimento formale quale condizione per il riconoscimento del beneficio.
