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Nuovo CCNL FL 2022-2024: vanno ricalcolate le vecchie PEO storicizzate ad aprile 2023

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo CCNL 23.02.2026 del comparto Funzioni Locali 2022-2024, gli incrementi contrattuali – che per gli anni 2022 e 2023 coincidono con l’IVC erogata – determinano un effetto anche sul differenziale stipendiale iniziale riconosciuto in sede di passaggio dal vecchio al nuovo sistema di classificazione con decorrenza 1° aprile 2023 ai sensi dell’art. 78, comma 3 lett. b) del CCNL 2019-2021? E in caso affermativo, gli enti devono procedere al ricalcolo di detto differenziale stipendiale iniziale riconoscendo, con la medesima decorrenza, le eventuali differenze rispetto a quanto originariamente calcolato?

È nel fornire risposta al presente quesito che l’Aran ha precisato (orientamento Id: 37607) che l’IVC corrisposta nei suddetti anni, a titolo di anticipo sul trattamento stipendiale, ha mutato retroattivamente la sua natura, divenendo stipendio tabellare a tutti gli effetti.

Conseguentemente, deve essere aumentato – seppure di un importo molto contenuto – il differenziale stipendiale iniziale riconosciuto con decorrenza 1° aprile 2023 ai sensi dell’art. 78, comma 3, lett. b) del CCNL 2019-2021. La suddetta differenza va peraltro riconosciuta con la medesima decorrenza.

Per chiarire meglio il concetto, l’Agenzia fornisce poi un utile esempio numerico:
– il differenziale stipendiale iniziale ex art. 78, comma 3, lett. b) del CCNL 2019-2021di un ex C5 era stato calcolato, in vigenza dei precedenti stipendi tabellari stabiliti dal CCNL 2019-2021, in euro 216,41 mensili, con decorrenza 1° aprile 2023 (data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione);
– con i nuovi valori di stipendio tabellare rideterminati dal CCNL 2022-2024 – che riconosce ad un ex C5, con effetto retroattivo, per l’anno 2023, un incremento di 10 euro/mese, pari all’IVC già erogata – tale differenziale stipendiale iniziale va ricalcolato in euro 217,50 mensili;
– si noti che la differenza tra i due valori è esattamente pari alla differenza tra l’IVC di un C5 (euro 10,00/mese) e l’IVC di un C1 (euro 8,91/mese).

Ovviamente, però, il maggior valore del differenziale stipendiale così ricalcolato deve essere posto a carico del Fondo risorse decentrate, ma computando in entrata dello stesso Fondo, ai sensi dell’art. 79, comma 1, lett. d) del CCNL 2019-2021, lo stesso maggior valore. L’operazione di ricalcolo risulta pertanto neutra ai fini dell’assorbimento di risorse dal Fondo risorse decentrate.

Tags: CCNL 2022-2024, Fondo risorse decentrate, Progressioni economiche