Come noto, l’art. 17, comma 3, del DPR. n. 487/1994, così come modificato dal DPR n. 82/2023, stabilisce che “il vincitore o l’idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione e dalla graduatoria. Qualora il vincitore o l’idoneo assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio”.
Secondo quanto precisato dal TAR della Puglia con sentenza n. 762 del 18 giugno 2026, detta disposizione normativa fa esclusivo riferimento all’ipotesi della mancata presa di servizio:
a) per il posto messo a concorso ovvero per l’instaurazione di un rapporto d’impiego che abbia le medesime caratteristiche di quello oggetto del bando;
b) e senza giustificato motivo.
Non può pertanto costituire valido motivo di esclusione dalla graduatoria il rifiuto di un’assunzione a tempo parziale a fronte del superamento di un concorso per un impiego a tempo pieno.
E ciò in quanto:
1) l’offerta di assunzione in questo caso riguarda un posto avente caratteristiche certamente diverse da quello messo a concorso;
2) nel caso di specie, il rifiuto di essere assunto, fondato sulla proposta di un contratto a tempo parziale invece che a tempo pieno, integra evidentemente gli estremi del giustificato motivo, in considerazione della modifica in pejus del trattamento economico offerto.
