La sottoscrizione definitiva del CCNL Funzioni Locali 2025-2027 richiede agli enti di verificare la copertura dei maggiori oneri e aggiornare gli stanziamenti destinati alla spesa di personale, distinguendo gli arretrati degli esercizi precedenti dagli incrementi di competenza del 2026.
Per gli arretrati riferiti agli esercizi precedenti, la copertura deriva dalle risorse appositamente accantonate nel risultato di amministrazione e, in quota parte, già applicate a seguito della firma del precedente contratto (2022-2024), avvenuta a febbraio scorso. Le maggiori spese di competenza del 2026, comprese le differenze maturate nei mesi precedenti la firma, devono invece trovare copertura negli stanziamenti dell’esercizio, adeguando i capitoli retributivi e quelli relativi agli oneri a carico dell’ente.
La circostanza che il nuovo contratto copra anche il 2027 assume particolare rilievo nella predisposizione del prossimo bilancio di previsione.
In primo luogo, in sede di rendiconto 2026 non occorrerà costituire un nuovo accantonamento per gli oneri del rinnovo 2025-2027 già sottoscritto. Il principio contabile applicato, allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, paragrafo 5.2, lett. a), collega infatti l’accantonamento alla fase di attesa della sottoscrizione contrattuale. Fatti salvi, ovviamente, gli accantonamenti per il contratto del Segretario e dei Dirigenti.
In secondo luogo, nel bilancio 2027 gli aumenti già definiti dal contratto dovranno essere finanziati direttamente sui pertinenti capitoli della spesa di personale, senza un separato accantonamento nella Missione 20 per il medesimo rinnovo.
Per le annualità 2028 e 2029, invece, gli enti dovranno prevedere gli opportuni accantonamenti per rinnovi contrattuali nella Missione 20, nelle more della relativa sottoscrizione.
