In data odierna il Ministero dell’Interno ha pubblicato una nuova circolare contenente indicazioni applicative in merito all’art. 2, comma 8, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174.
La disposizione in esame, come noto, introduce la possibilità di nominare, nelle sedi di segreteria con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, qualora la procedura di pubblicizzazione della sede sia risultata deserta.
La circolare illustra il quadro normativo di riferimento e chiarisce le modalità applicative della nuova disciplina, precisando che essa, a differenza di quella previgente di cui all’articolo 12-bis del decreto-legge n. 4/2022, non risulta soggetta a limiti temporali di efficacia.
Ne consegue che la disciplina delle fasce professionali recata dall’articolo 31, comma 1, del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001 deve intendersi integrata da quella di cui all’articolo 2, comma 8, in parola.
Sicché, il segretario iscritto nella fascia professionale C:
I) potrà ordinariamente svolgere la sua attività nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lett. a), del predetto CCNL;
II) in aggiunta, potrà essere nominato anche nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, in via sostitutiva rispetto al segretario iscritto nella fascia professionale B, risultando tale incarico possibile solo ove la pubblicizzazione della sede di segreteria sia risultata deserta.
Detto in altri termini, l’articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 144/2026 ha innovato l’ordinamento dei segretari comunali e provinciali introducendo un particolare regime giuridico delle sedi di segreteria con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti ai fini della nomina del segretario comunale.
Tuttavia, precisa la circolare, una volta riscontrato che la propria pubblicizzazione è risultata deserta, il sindaco sarà tenuto a richiedere – ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del d.P.R. n. 465/1997 – una nuova pubblicizzazione della sede, specificando che la stessa è aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, onde consentire a tutta la platea dei nuovi aventi diritto la possibilità di manifestare interesse alla nomina.
Viene inoltre precisato che anche gli incarichi conferiti ai sensi del decreto-legge n. 144/2026 sono soggetti alla disciplina prevista dall’art. 18-quater, comma 5, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, la quale stabilisce espressamente che i periodi di incarico svolti in deroga rilevano esclusivamente ai fini economici, fatta salva la maturazione dell’anzianità prevista dall’art. 31, comma 1, lettera b), del CCNL del 16 maggio 2001, ai fini dell’ammissione al corso di specializzazione (SPES).
Ne consegue che i periodi in questione, pur rilevanti ai fini dell’ammissione al corso di specializzazione denominato SPES, non sono computabili ai fini dell’anzianità richiesta dall’art. 31, comma 3, del CCNL che prevede “nell’ambito della fascia B, per la nomina in sedi di comuni superiori a 10.000 e fino a 65.000 abitanti, è richiesta un’anzianità di servizio del segretario di almeno due anni in comuni inferiori della medesima fascia”.
Al fine di assicurare un’applicazione omogenea della disposizione sul territorio nazionale e facilitare l’operato delle Prefetture nell’ambito della prescritta attività istruttoria, viene infine in allegato un modello predisposto per l’utilizzo da parte delle amministrazioni locali che intendano avvalersi del nuovo istituto, nonché il nuovo modello da adottare per le richieste di pubblicazione delle sedi da inviare all’Albo Nazionale.
