La Corte di giustizia tributaria di I grado di Milano, con la sentenza n. 724/2026, conferma un orientamento ormai consolidato: l’esenzione IMU per gli alloggi sociali non si applica automaticamente a tutti gli immobili di edilizia residenziale pubblica (Erp), ma richiede la prova puntuale della sussistenza dei requisiti previsti dal Dm 22 aprile 2008.
Nel caso esaminato, l’ente ricorrente sosteneva che gli immobili destinati all’Erp fossero automaticamente esenti dall’imposta. I giudici hanno invece ribadito che la semplice appartenenza al patrimonio Erp non è sufficiente: il contribuente deve dimostrare, per ciascun immobile, che ricorrono i presupposti per la qualificazione come alloggio sociale.
Il Dm 22 aprile 2008 definisce infatti come alloggio sociale l’unità immobiliare a uso residenziale destinata alla locazione, realizzata nell’ambito di programmi di edilizia sociale e finalizzata a ridurre il disagio abitativo di persone e nuclei familiari che non riescono ad accedere al mercato libero della locazione. La qualificazione dipende quindi dalla concreta destinazione dell’immobile e dal rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina speciale, non dalla sola natura pubblica del proprietario.
Ai fini dell’esenzione, non è quindi sufficiente richiamare genericamente la destinazione Erp dell’immobile. Occorre produrre documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti, come gli atti amministrativi che ne disciplinano la destinazione, i provvedimenti di realizzazione o recupero nell’ambito di programmi di edilizia sociale, le convenzioni, i contratti di locazione o altra documentazione che consenta di ricondurre con certezza ciascun immobile alla definizione di alloggio sociale.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta è stata ritenuta insufficiente perché non consentiva di identificare con precisione gli immobili interessati né di verificarne le caratteristiche. La Corte ha quindi negato l’esenzione, confermando gli avvisi di accertamento per tutte le unità immobiliari, salvo quelle per le quali il Comune aveva già riconosciuto errori o specifiche agevolazioni. La sentenza ribadisce così che non esiste una coincidenza automatica tra edilizia residenziale pubblica e alloggio sociale ai fini dell’esenzione IMU: la qualificazione deve essere dimostrata immobile per immobile.
