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TARI: l’applicazione delle tariffe 2019 mantiene invariate le categorie delle utenze non domestiche per l’anno 2020

L’articolo 58-quinquies del D.L. 124/2019, c.d. “Decreto fiscale” ha modificato l’assetto delle categorie di utenza non domestica TARI previsto nel DPR 158/1999 disponendo l’inserimento dell’attività “Studi professionali” nella categoria “Banche ed istituti di credito”, modificando di fatto la tassazione per tale fattispecie.

A parere di chi scrive, tale disposizione non trova applicazione negli enti che decidono di avvalersi della facoltà concessa dall’articolo 107, comma 5 del D.L. n. 18/2020, di applicare per il solo anno 2020 le tariffe TARI già in vigore nell’anno 2019, per i motivi di seguito indicati:

– la modifica normativa di cui al citato Decreto fiscale interviene sull’Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999: dal momento che l’ente non determina nuove tariffe, non utilizza le disposizioni di cui al D.P.R. e, di conseguenza, non acquisisce la succitata modifica;

– la modalità in commento consiste nella riapprovazione delle stesse misure tariffarie già deliberate per l’anno 2019, pertanto non sarebbero giustificate di variazioni anche con riferimento alle categorie delle utenze non domestiche;

– nella ratio del legislatore, la facoltà concessa dal citato comma 5 ha lo scopo, in circostanze particolari e in deroga alla disciplina generale a causa dell’emergenza sanitaria, di assicurare all’ente lo stesso gettito dell’anno precedente e di mantenere invariata la pressione tributaria per i contribuenti.

In sostanza le tariffe già deliberate per l’anno 2019 dovranno essere riapprovate nelle stesse misure già previste, senza intervenire per modificare la modalità di calcolo, come accadrebbe qualora si dovesse determinare la tariffa per gli studi professionali attingendo dai coefficienti Kc e Kd previsti in precedenza per le banche e gli istituti di credito, ma al contrario mantenendo fermo il prelievo già previsto per l’anno precedente, anche per l’anno 2020.

Per quanto concerne le modifiche regolamentari, si suggerisce di procedere comunque con l’inserimento della nuova disposizione qualora il Regolamento contenesse l’elenco di cui all’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, dal momento che la deroga varrebbe per il solo anno 2020; si suggerisce tuttavia di evidenziare tale aspetto “transitorio” all’interno della delibera di approvazione delle tariffe.

Quando descritto fin qui non si applica per i Comuni che decidono di approvare le tariffe 2020 entro il 31 luglio sulla base del Piano finanziario redatto in conformità al Metodo tariffario di cui alla Deliberazione ARERA 443/2019, i quali recepiranno, già a decorrere da quest’anno, la modifica in commento in quanto gli stessi sarebbero chiamati a determinare le tariffe sulla base dei coefficienti previsti dal DPR 158/1999 come anche affermato da ARERA nell’Allegato A alla Deliberazione richiamata, articolo 5 comma 1, e quindi a prendere atto della variazione.