Con deliberazione n. 255/2026/PAR, la Sezione regionale di controllo della Lombardia ha ribadito con forza l’impossibilità di conferire ad un dirigente assunto al di fuori della dotazione organica la responsabilità di uffici istituzionali ordinari, anche se in via non esclusiva.
Per i giudici, infatti, una simile attribuzione finirebbe per “snaturare” l’incarico a tempo determinato al di fuori della dotazione organica ai sensi dell’art. 110, co. 2, TUEL, il quale, come ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità formatasi in materia giuslavoristica, è volto “a sopperire ad esigenze gestionali straordinarie che giustifichino la necessità di affidare temporaneamente funzioni, anche dirigenziali, oltre le previsioni della pianta organica che determinano il fabbisogno ordinario di risorse umane” (Cass. Civ. Sez. lavoro, Sent. 20/01/2015, n. 849).
In altra recente pronuncia, ricorda poi la Sezione, è stato evidenziato che le assunzioni di cui all’art. 110, co. 2, TUEL “si caratterizzano per la natura specialistica, settoriale, temporanea ed eccezionale delle attività affidate e non hanno ad oggetto funzioni ordinarie, di direzione di struttura e di gestione, tipiche, invece, dei profili di dirigente o di posizione organizzativa” (Cass. Civ. Sez. lavoro, Sent. 10/05/2024, n. 12837).
In ciò risiede la differenza, oggettiva, rispetto alle assunzioni di cui al comma 1 dell’art. 110 TUEL, “utilizzabile per il conferimento di incarichi dirigenziali o di funzioni dirigenziali aventi ad oggetto funzioni stabili dell’ente, ossia funzioni fondamentali, delegate o attribuite, per l’esercizio delle quali si richiede la preventiva formazione e costituzione di un ben definito nesso di immedesimazione organica, necessario per formare la volontà dell’ente e riferirla al suo esterno” (Cass. Civ. Sez. lavoro, n. 12837/2024 cit.).
D’altra parte, la connotazione della responsabilità di uffici istituzionali ordinari quale “competenza accessoria e strumentale all’obiettivo principale”, da esercitare “qualora sussista una manifesta e prevalente interconnessione funzionale tra l’attività ordinaria di tali uffici e il progetto straordinario”, in presenza di un assetto organizzativo che preveda “la presenza di personale con qualifica di Elevata Qualificazione (EQ) a presidio della gestione corrente”, non può valere a mantenere ferma quella fondamentale differenza oggettiva a cui si è accennato sopra e appare, in ogni caso, tutt’altro che netta, tanto da sovrapporsi, nella stessa formulazione dell’ultima parte del quesito dell’Ente, alla diversa ripartizione fra “incombenze micro-gestionali quotidiane” delle EQ e la “macro-direzione” del dirigente a contratto; e, in ultima analisi, non può costituire presidio adeguato a garantire un utilizzo non elusivo dello strumento in esame e della soglia massima del 30% prevista per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato entro la dotazione organica.
