Come noto, a decorrere dall’anno 2025, i Comuni cd. non virtuosi, in cui il rapporto tra la spesa del personale e la media delle entrate correnti risulta superiore al valore soglia previsto dalla Tabella 3 del D.M. 17 marzo 2020, devono applicare un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.
La normativa di riferimento, tuttavia, non specifica quale sia l’annualità o il periodo di riferimento delle cessazioni da assumere quale base di calcolo del predetto limite del turn over.
Per i giudici della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti siciliana (si veda la deliberazione n. 108/2026/PAR), tuttavia, i criteri per la specificazione del suddetto limite possono essere agevolmente rinvenuti nella disciplina generale dettata dall’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, la quale, nell’individuare i limiti di spesa per procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo le regole del turn over, fa espresso riferimento “al personale di ruolo cessato nell’anno precedente”, prevedendo inoltre che è “consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente”.
In tale ottica, precisa dunque la Sezione, un ente “non virtuoso” potrà effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato coprendo il turn over nella misura del 30% delle cessazioni intervenute nell’anno precedente, cumulando gli eventuali resti assunzionali.
Ora, al di là della questione relativa alla perdurante vigenza della citata disposizione di cui all’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, nient’affatto scontata (malgrado la pronuncia sul punto della Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/2024/QMIG), sembra doveroso ricordare che l’art. 5, comma 2, del d.m. del 17 marzo 2020 consentiva agli enti virtuosi di utilizzare le eventuali facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 soltanto fino all’anno 2024.
Per cui, condividendo questa linea interpretativa, si arriverebbe al paradosso di consentire solo ai comuni “non virtuosi” di continuare ad avvalersi dei resti assunzionali del quinquennio precedente.
In ogni caso, il riferimento alle cessazioni intervenute nell’esercizio precedente appare comunque condivisibile.
