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Economo e agenti contabili: un solo conto giudiziale non basta se cambia il soggetto incaricato

La Corte dei conti torna a ribadire un principio di particolare rilievo per gli enti locali: il conto giudiziale dell’economo, o più in generale dell’agente contabile, deve essere riferito alla gestione propria dello specifico soggetto che lo rende. Ne consegue che, se nel corso dell’esercizio si succedono due diversi agenti contabili, non è corretto presentare un unico conto riferito all’intero anno, ma occorre predisporre e depositare due distinti conti giudiziali, ciascuno relativo al periodo di effettiva gestione del singolo agente.

Il principio è stato recentemente affermato dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, con la Sentenza n. 218/2026 relativa al conto giudiziale reso da un economo comunale per l’esercizio 2024. Nel caso esaminato, il conto era stato presentato per l’intero periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024, sebbene la gestione economale fosse stata svolta da due soggetti diversi: il precedente economo fino al mese di aprile e il nuovo economo a decorrere dal mese di maggio.

La Sezione ha rilevato che il conto reso dal nuovo agente contabile comprendeva anche dati contabili riconducibili alla gestione dell’economo uscente. Tale circostanza ha determinato una confusione delle gestioni, non ammissibile nel giudizio di conto, poiché nello stesso rendiconto non possono essere rappresentati fatti riferibili sia alla gestione propria dell’agente sia a quella di un diverso soggetto, che ha ricoperto la qualifica di agente contabile in un periodo diverso del medesimo esercizio.

Il fondamento della decisione è individuato nell’articolo 140, comma 2, del Codice di giustizia contabile, secondo cui il conto deve essere idoneo, per forma e contenuto, a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell’agente. Da tale disposizione discende il principio per cui ciascun agente contabile risponde esclusivamente della propria gestione e deve rendere il conto limitatamente al periodo in cui ha effettivamente esercitato le funzioni.

La Corte ha quindi dichiarato irregolare il conto giudiziale, pur in assenza di ammanchi o di profili di responsabilità a carico dell’agente contabile. L’irregolarità, infatti, non deriva necessariamente da un danno erariale, ma dalla non corretta rappresentazione soggettiva e temporale della gestione sottoposta al giudizio della Corte.

La pronuncia del 2026 conferma un orientamento già espresso dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, con la Sentenza n. 55/2023. Anche in quel caso il conto giudiziale dell’economo comunale era stato sottoscritto da un solo agente contabile, nonostante la gestione fosse stata svolta, nel corso dello stesso esercizio, da due soggetti diversi.

Il conto giudiziale non rappresenta soltanto una rendicontazione oggettiva delle movimentazioni effettuate nell’anno, ma è anche lo strumento attraverso il quale viene delimitata la responsabilità del singolo agente contabile. Per questo motivo, quando nel corso dell’esercizio si verifica un avvicendamento, la gestione non può essere ricondotta a un unico rendiconto annuale: ciascun agente deve presentare il proprio conto, riferito esclusivamente al periodo di effettiva gestione.

 

Tags: Agenti contabili, Conto giudiziale, Corte dei Conti, Sireco