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TARI: dopo il 30 settembre non si approvano nuove tariffe per il conguaglio

Si avvicina il termine per la deliberazione delle nuove tariffe TARI 2020: entro il 30 settembre i Comuni dovranno infatti decidere con quali tariffe procedere per tutta l’annualità, che comprende anche il saldo e conguaglio con almeno una scadenza dopo il 1° dicembre. In estrema sintesi i casi possibili per i Comuni sono soltanto due:

  • i Comuni che entro il 30 settembre disporranno di Piano Finanziario 2020 validato (in base alle nuove regole stabilite da ARERA) potranno approvare nuove tariffe, con cui riscuotere le rate di pagamento con scadenza successiva al 1° dicembre;
  • i Comuni che non dispongono di Piano Finanziario 2020 validato invece dovranno riconfermare le tariffe 2019 e continueranno ad utilizzare quelle, senza conguagli diversi basati sul PEF 2020 che comunque dovrà essere validato entro il 31 dicembre 2020.

Di fatto quindi la validazione di un nuovo Piano Finanziario nel corso degli ultimi 3 mesi del 2020 non darà origine a nessuna nuova tariffa, poiché le uniche tariffe 2020 sono quelle che il Consiglio Comunale approverà entro il 30 settembre. 

Come disposto dall’articolo 107 comma 5 del D.L. Cura Italia (D.L. 18/2020) l’adozione di un nuovo PEF entro il 31 dicembre non permetterà di calcolare nuove tariffe 2020 ma comporterà la determinazione della differenza con il PEF 2019, che darà origine a costi da spalmare sui prossimi Piani Finanziari (da 1 a 3 a scelta del Consiglio Comunale).