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TARI: conta la superficie calpestabile, non l’80% di quella catastale

Con la sentenza n. 416/2/2025, la Corte di giustizia tributaria di Teramo ha precisato che, ai fini del calcolo della TARI, la superficie imponibile è quella calpestabile dei locali e non l’80% della superficie catastale, parametro che resta inapplicabile fino al completamento dell’allineamento tra i dati catastali e quelli comunali. Resta tuttavia ferma la facoltà dell’ente, in sede di accertamento, di fare ricorso al criterio forfettario dell’80%.

Il caso riguardava un accertamento TARI notificato a una parrocchia. Il contribuente aveva contestato l’atto sostenendo che i locali, essendo destinati al culto, non fossero idonei a produrre rifiuti e che, in ogni caso, il Comune avrebbe dovuto applicare il parametro forfettario dell’80% della superficie catastale. I giudici hanno però escluso l’esenzione, ricordando che per i luoghi di culto non è prevista una specifica agevolazione TARI, soprattutto in assenza della presentazione della dichiarazione iniziale.

Sul tema della superficie imponibile, la Corte ha richiamato la normativa nazionale, secondo la quale l’80% della superficie catastale può essere utilizzato solo dopo il completo allineamento delle banche dati catastali con la toponomastica e la numerazione civica comunale. Poiché tale allineamento non è ancora operativo, resta applicabile il criterio ordinario della superficie calpestabile.

In base alla normativa vigente, quindi, la TARI deve essere calcolata esclusivamente sulla superficie effettivamente utilizzabile degli immobili, cioè quella misurata al netto dei muri e delle strutture interne. Solo in presenza di incertezze sulla superficie reale, il Comune può ricorrere a criteri forfettari in sede di accertamento, ma si tratta di una facoltà e non di un obbligo.

La sentenza, tuttavia, ha accolto il ricorso del contribuente proprio su questo punto, riducendo la superficie accertata, richiamando l’articolo 1, comma 646, della legge n. 147/2013, secondo cui il Comune “può” adottare il criterio forfettario dell’80% in sede di accertamento, in assenza di dichiarazione di parte.  Una conclusione che lascia spazio a perplessità, poiché il criterio forfettario non dovrebbe sostituire automaticamente quello ordinario della superficie calpestabile, che resta la base imponibile prevista dalla legge.

Dal punto di vista pratico, la superficie calpestabile si ricava misurando i vani principali e le relative pertinenze (come cantine, box e soffitte), escludendo muri perimetrali e tramezzi. Per questo motivo è consigliabile, in fase di dichiarazione TARI, richiedere al contribuente di allegare le planimetrie dell’immobile, se disponibili. In alternativa, può essere concordato un sopralluogo da parte del Comune per verificare la superficie effettivamente tassabile.

Con lo scopo di fare chiarezza sulle corrette modalità di determinazione della superficie imponibile ricordiamo il nostro approfondimento dal titolo “La determinazione della superficie tassabile ai fini TARIscaricabile qui o nella sezione approfondimenti del nostro sito.

Tags: Accertamento, APPROFONDIMENTO, Base imponibile, Dichiarazione, TARI