Con la sentenza n. 18940 del 10 luglio 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che i proprietari di immobili e terreni occupati abusivamente hanno diritto all’esenzione dal pagamento dell’IMU, a condizione che abbiano presentato regolare denuncia alle autorità competenti per i reati di violazione di domicilio o invasione di terreni o edifici (artt. 614, comma 2, e 633 del Codice penale), oppure abbiano comunque avviato un’azione giudiziaria penale contro l’occupazione.
La Corte ha affermato che, in tali circostanze, viene meno la disponibilità reale del bene, e dunque viene a mancare il presupposto impositivo dell’IMU.
Inoltre, la Cassazione ha chiarito che il proprietario può richiedere il rimborso delle somme IMU già versate, per i periodi d’imposta in cui l’immobile risultava sottratto al suo possesso. Il rimborso potrà essere ottenuto entro i limiti della prescrizione quinquennale, quindi per un massimo di cinque anni a ritroso dal pagamento.
La norma sull’esenzione IMU per immobili occupati abusivamente è stata introdotta solo dal 2023 (art. 1, comma 759, L. 160/2019), ma restava aperto il dubbio interpretativo sull’applicabilità retroattiva. Questo nodo è stato sciolto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 60 del 18 aprile 2024, che ha dichiarato incostituzionale l’obbligo di pagamento dell’IMU in assenza di disponibilità del bene a causa di occupazione abusiva, e ora definitivamente chiarito dalla Cassazione, che ha riconosciuto anche il diritto al rimborso.
Resta infine da attendere il vaglio della Corte di Giustizia Tributaria per gli aspetti applicativi relativi ai rimborsi, ma il principio giuridico risulta consolidato: l’IMU non è dovuta se il proprietario non ha la possibilità concreta di utilizzare il proprio immobile in quanto occupato abusivamente e ha denunciato il fatto alle autorità competenti.