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Legge di bilancio 2022: le disposizioni in ambito personale

Avrà luogo oggi il voto alla Camera sulla la questione di fiducia, posta dal Governo, sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi, dell’articolo 1 del disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (C. 3424), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.
Riportiamo di seguito una breve sintesi delle principali disposizioni di interesse per gli enti locali in materia di personale:

  • il comma 172, il quale, al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell’erogazione del servizio di asilo nido, in attuazione della norma costituzionale che assegna alla legislazione esclusiva statale il compito di definire la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, incrementa la quota del Fondo di solidarietà comunale destinata ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna per il potenziamento degli asili nido e ne modifica i criteri e le modalità di riparto. L’ultimo periodo del comma in esame prevede, inoltre, che le risorse assegnate possono essere utilizzate dai comuni anche per l’assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l’infanzia, trovando in tal caso applicazione l’articolo 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104 del 2020, il quale esclude che le spese relative ad assunzioni fatte in data successiva al 14 ottobre 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 104 del 2020), finanziate con risorse provenienti da altri soggetti, nonché le relative entrate poste a copertura, rilevino ai fini del rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente;
  • il comma 562, il quale abroga la disposizione del comma 847 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), in base alla quale le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009, nonché la disposizione del secondo periodo dell’art. 33, comma 1-ter del D.L. n. 34/2019, secondo cui le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009 (primo periodo).
    Nel contempo, il comma in esame stabilisce che la spesa di personale effettuata dalle Province e dalle Città Metropolitane per le assunzioni a tempo determinato per l’attuazione dei progetti previsti nel PNRR, a valere sulle maggiori risorse finanziarie derivanti dalla applicazione delle suddette abrogazioni, non rilevi ai fini dell’applicazione dell’art. 33, comma 1-bis, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cioè ai fini del calcolo del valore soglia funzionale alla determinazione della capacità assunzionale a tempo indeterminato), e dell’articolo 1,commi  557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (cioè ai fini ai fini della verifica del rispetto del limite di spesa per il personale riferito al valore medio del triennio 2011/2013);
  • il comma 580, il quale, al fine di potenziare l’attività di accertamento e riscossione dei tributi e la valorizzazione del patrimonio, autorizza i comuni sede di capoluogo di città metropolitana cui è riconosciuto il contributo di cui al comma 557, nel periodo 2022-2032, ad assumere personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale da destinare alle predette specifiche attività, sino ad una spesa aggiuntiva non superiore ad una percentuale, individuata negli Accordi di cui al comma 572, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. Le predette assunzioni possono essere disposte in deroga all’art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, il quale prevede i limiti entro i quali le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di lavoro flessibile. La relativa spesa di personale, per di più, non rileva ai fini dell’applicazione dei già cit. articoli 33 del D.L. n. 34/2019 e 1, commi 557 e 562, della legge n. 296 del 2006;
  • il comma 604, il quale prevede un incremento delle risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici (ivi compresi i dirigenti) rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2021. Per le Amministrazioni diverse da quelle statali, detto incremento avverrà a valere sui relativi bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato;
  • il comma 610, il quale ribadisce che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, i maggiori oneri per i rinnovi contrattuali relativi al triennio 2022-2024 sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni stesse. Detti oneri devono essere quantificati sulla base dei medesimi criteri di cui al precedente comma 609, il quale conferma il finanziamento del fondo contratti nella misura già prevista dalla legge di bilancio del 2021 per la sola copertura dei costi per l’indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio 2022 – 2024 e per i relativi effetti indotti.
    La citata anticipazione è determinata, tenendo conto dei criteri previsti dai vigenti CCNL e provvedimenti negoziali, sulla base dell’IPCA per l’anno 2022 stimato dall’ISTAT a maggio 2021, nella misura, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022;
  • il comma 612, il quale concerne le risorse finanziarie per la definizione, da parte dei contratti collettivi nazionali per il triennio 2019-2021, dei nuovi ordinamenti professionali del personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche, sulla base dei lavori delle commissioni paritetiche per la revisione dei sistemi di classificazione professionale previste dai contratti collettivi precedenti (relativi al triennio 2016-2018). Viene inoltre definito, in coerenza con le predette risorse, il limite di spesa massimo per la finalità di cui trattasi, nella misura dello 0,55% del monte salari 2018 (calcolato sulla base delle retribuzioni medie e delle unità al 31/12/2018 come da conto annuale 2018).
    Anche in questo caso, tuttavia, per il personale non dirigente dipendente dalle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, i relativi oneri verranno posti a carico dei bilanci delle amministrazioni stesse;
  • il comma 881, il quale, nel modificare il comma 687 della legge di bilancio 2019, prevede che, per il triennio 2022-2024 (precedentemente triennio 2019-2021), la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale sia compresa nell’area della contrattazione collettiva della sanità. Pertanto, anche in occasione del prossimo rinnovo contrattuale, l’area delle Funzioni Locali comprenderà i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni Locali, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni del comparto Sanità, nonché i segretari comunali e provinciali;
  • il comma 995, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, nell’ambito della propria autonomia, possono prorogare, per una sola volta, i contratti di consulenza e collaborazione di cui all’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e all’articolo 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 fino al 31 dicembre 2026 e nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tali attività nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente.