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Le tariffe TARI 2020 non dovranno essere riapprovate dopo il 31 luglio (anche in presenza di nuovo Piano Finanziario)

La facoltà concessa dal comma 5 dell’art. 107 del D.L. Cura Italia di adottare il Piano finanziario TARI 2020 entro il 31 dicembre non prevede la deliberazione di nuove tariffe a copertura dei costi determinati sulla base del nuovo MTR ARERA, da applicare a conguaglio.

Gli enti che si avvarranno della succitata possibilità dovranno infatti riscuotere il tributo per l’anno 2020 interamente sulla base delle tariffe approvate obbligatoriamente entro il 31 luglio 2020 nella stessa misura già in vigore per l’anno 2019: il recupero dell’eventuale differenza di costi tra il PEF 2020 (adottato entro il 31 dicembre) e il PEF 2019 avverrà direttamente attraverso l’inserimento di tale quota nei PEF successivi (a decorrere dal 2021 e per un massimo di tre anni).

Per fare chiarezza si riportano di seguito i passaggi che gli enti dovranno mettere in atto nel caso in cui si avvalessero dell’ipotesi sopra prospettata:

• riapprovazione delle tariffe in vigore per l’anno 2019 entro il 31 luglio 2020;

• emissione degli avvisi di pagamento (con fissazione di almeno una scadenza successiva al 1°dicembre 2020) che potrà avvenire, per l’acconto, anche precedentemente alla riapprovazione delle tariffe, considerando quanto previsto dal D.L. Crescita 2019 (si veda news);

• adozione del Piano finanziario TARI 2020 in base alla disciplina ARERA entro il 31 dicembre 2020;

• inserimento di eventuale differenza tra il PEF 2019 e il PEF 2020 all’interno dei PEF degli anni successivi.

ArrayTags: PEF, TARI, Tariffe