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L’applicazione delle tariffe TARI 2019 non solleva dall’obbligo di fissare una rata a saldo dopo il 1°dicembre

Il D.L. Cura Italia all’articolo 107, comma 5 concede la facoltà ai Comuni di adottare il Piano finanziario TARI 2020 entro il 31 dicembre, riscuotendo il tributo nell’anno 2020 interamente sulla base delle tariffe 2019, che devono essere riapprovate in Consiglio Comunale entro il 31 luglio (si veda approfondimento). L’eventuale differenza tra il PEF 2019 e il PEF 2020 sarà recuperata a decorrere dall’anno 2021 (fino ad un massimo di tre anni) inserendo direttamente tale quota all’interno dei PEF successivi.

A tal proposito, si ribadisce che l’utilizzo di tale facoltà presenta diversi limiti (si veda news), tra cui l’impossibilità di valutare l’applicazione di tariffe agevolate alle utenze non domestiche colpite dalla chiusura imposta in seguito all’emergenza sanitaria, l’introduzione del meccanismo del conguaglio che genera lo spostamento del carico tributario a platee di contribuenti differenti, l’accavallamento dei termini con l’adozione del PEF 2021 (salvo che non siano introdotte ulteriori proroghe).

Tuttavia, a prescindere dalla facoltà che l’ente intenda adottare, rimane ferma la disposizione di cui all’art. 15-bis del “Decreto Crescita” che impone la fissazione di almeno una scadenza dopo il 1° dicembre alla quale saranno applicate le tariffe inviate al MEF entro il 14 ottobre e poi pubblicate entro il 28 ottobre.

A tal proposito, il MEF nella Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 ha ribadito quanto segue:

“Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell’anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l’ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l’importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo”.

Alla luce di questo, anche per gli enti che intendano avvalersi della facoltà del comma 5 di cui sopra e che quindi riapproveranno le medesime tariffe in vigore nell’anno 2019, è necessario prevedere una rata a saldo con scadenza successiva al 1° dicembre. La ratio del D.L. Crescita è quella di consentire al contribuente di versare a saldo e conguaglio il tributo solo dopo aver preso visione delle tariffe approvate per l’anno in corso (che dovranno essere visibili sul sito delle Finanze al 28 ottobre dell’anno stesso). Per l’anno 2020 – nel caso in cui i Comuni si avvalessero dell’eccezionale facoltà di riproporre le stesse tariffe dell’anno precedente – tale necessità non si verifica perché il contribuente è già consapevole delle tariffe applicate (essendo le stesse approvate per l’anno 2019): tuttavia la disposizione vista sopra è da ritenersi “straordinaria” e ciò non pare sufficiente a disattendere quanto previsto dalla Circolare Ministeriale che prevede la fissazione di una scadenza successiva al 1° dicembre.