La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con la sentenza n. 2465/2025 ha stabilito che i proprietari di immobili occupati abusivamente hanno diritto al rimborso dell’IMU versata, anche per gli anni precedenti al 2023, a condizione che abbiano sporto regolare denuncia alle autorità per i reati di violazione di domicilio o invasione di terreni o edifici (artt. 614, comma 2, e 633 del Codice Penale), oppure abbiano intrapreso un’azione penale contro l’occupazione.
Il caso in esame dalla Corte, trae origine dal silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso presentata da una contribuente in relazione a un immobile (ex struttura sanitaria) sottratto al possesso per effetto di occupazione illecita, denunciata formalmente alle autorità nelle annualità per il quale si richiedeva il rimborso.
Il dubbio sulla possibilità di rimborso è sorto in quanto l’esenzione IMU per immobili occupati abusivamente è stata introdotta formalmente solo con la legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 81, legge n. 197/2022), con decorrenza dal 1° gennaio 2023. Tuttavia, la questione dell’eventuale efficacia retroattiva della norma è stata oggetto di rilevante dibattito interpretativo, recentemente superato grazie all’intervento della Corte costituzionale.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 60 del 18 aprile 2024, ha dichiarato incostituzionale l’obbligo di pagamento dell’IMU in assenza di disponibilità del bene a causa dell’occupazione abusiva. Questo principio è stato recepito dalla Corte tributaria del Lazio, che ha riconosciuto la validità retroattiva del diritto al rimborso.
In sostanza, i Comuni potranno riconoscere ai contribuenti che lo richiedono, il rimborso dell’IMU versata per i periodi in cui l’immobile risultava sottratto al loro possesso, a condizione che:
– il contribuente abbia presentato regolare denuncia penale per i reati di cui agli artt. 614, comma 2, o 633 c.p., ovvero abbia intrapreso azioni giudiziarie nei confronti dell’occupazione, nell’annualità in cui si richiede il rimborso;
– la richiesta di rimborso sia presentata entro il termine quinquennale di prescrizione previsto dall’ordinamento tributario.
La sentenza si inserisce in un orientamento giurisprudenziale evolutivo che attribuisce rilievo alla condizione oggettiva di indisponibilità del bene, escludendo la sussistenza del presupposto impositivo in assenza del possesso e, conseguentemente, riconoscendo il diritto al rimborso anche per annualità anteriori all’introduzione espressa della norma.
Nella motivazione della sentenza si richiama anche l’orientamento della Corte Costituzionale (sentenze n. 10/2023 e n. 120/2020), secondo cui ogni prelievo tributario deve essere giustificato da concreti indici di capacità contributiva.