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Ai fini ICI/IMU è sufficiente l’accatastamento dell’immobile

Con l’ordinanza 12221/2022, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’accatastamento è un presupposto sufficiente per l’applicazione dell’ICI (ma il principio è valido anche per IMU stante il medesimo presupposto impositivo), confermando l’orientamento già espresso in precedenti pronunce (Sez. Unite n. 18565/2019; n. 20319/2017; n. 8781/2015; n. 3436/2019; n. 11646/2019; 39574/2021).

Più precisamente la Suprema Corte ha statuito che: “[…] l’iscrizione di un’unità immobiliare (preesistente o di nuova costruzione) al catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente per l’assoggettamento del bene all’imposta comunale sugli immobili (ICI), ma non è anche presupposto necessario, essendo l’imposta dovuta fin da quando il bene presenti le condizioni per la sua iscrivibilità, cioè da quando lo stesso possa essere considerato “fabbricato” in ragione dell’ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione (non essendo nemmeno essenziale a tali fini il rilascio del certificato di abitabilità) ovvero da quando lo stesso sia stato antecedentemente utilizzato […]”.

In altre parole quindi, ai fini dell’applicazione del tributo, se il fabbricato è accatastato, non è rilevante che esso sia stato ultimato o sia utilizzato. Tali circostanze assumono infatti rilievo solo prima dell’accatastamento del fabbricato.