L’art. 126, inserito nel Capo III della manovra 2027, prosegue sulla linea già tracciata con la scorsa legge di bilancio: assicurare una maggiore flessibilità agli enti locali nell’utilizzo della quota libera del risultato di amministrazione.
La disposizione prevede un’ulteriore modifica dell’art. 187 del d.lgs. 267/2000, individuando le spese che non possono essere finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione. Gli enti potranno quindi finanziare le spese correnti, ad esclusione di quelle relative a personale a tempo indeterminato, contratti di servizio, utenze, locazioni passive, interessi passivi e trasferimenti pluriennali. Restano da rispettare le altre condizioni dell’articolo 187, relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e ai provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri: la modifica non consente pertanto un utilizzo indistinto dell’avanzo.
La seconda importante novità è relativa alla possibilità di applicazione della quota libera del risultato di amministrazione prima dell’approvazione del rendiconto.
QUANDO – Il testo consente di applicare la quota libera del risultato di amministrazione presunto già in sede di approvazione del bilancio di previsione e mediante successive variazioni, prima dell’approvazione del rendiconto. La facoltà è riservata agli enti che, in ciascuno degli ultimi tre esercizi rendicontati, abbiano registrato una quota disponibile del risultato di amministrazione esposta alla lettera e) almeno pari a quella indicata nel corrispondente prospetto del risultato presunto allegato al bilancio di previsione.
QUANTO – L’importo applicabile non può superare il minore tra la parte disponibile dell’ultimo rendiconto definitivamente approvato, al netto della quota già applicata al bilancio dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e la parte disponibile del risultato presunto allegato al bilancio in predisposizione.
Sono esclusi gli enti sanzionati per la mancata trasmissione dei dati alla BDAP
