L’omessa dichiarazione TARI non comporta automaticamente la debenza del tributo, ma non consente neppure al contribuente di ottenere automaticamente il riconoscimento di esclusioni o agevolazioni previste dalla normativa o dal regolamento comunale.
Il punto di partenza resta il presupposto impositivo individuato dall’art. 1, comma 641, della Legge n. 147/2013: la TARI è dovuta per il possesso o la detenzione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Qualora tale presupposto sia oggettivamente assente, il tributo non è dovuto e l’Ufficio tributi è tenuto a verificare la documentazione prodotta dal contribuente.
Diversa è la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni che la legge o il regolamento comunale subordinano alla presentazione di una dichiarazione, di un’istanza o di un’apposita attestazione. In tali ipotesi, la dichiarazione non svolge una mera funzione informativa, ma costituisce una condizione per il riconoscimento del beneficio. Se il regolamento prevede che l’agevolazione decorra dalla presentazione dell’istanza e non abbia efficacia retroattiva, tale previsione è, in linea generale, legittima.
Ne consegue che l’obbligo dichiarativo mantiene una propria autonomia rispetto al diritto di beneficiare di esclusioni o agevolazioni: il contribuente è tenuto a presentare le dichiarazioni previste dalla legge e dal regolamento comunale anche quando ritenga che il tributo non sia dovuto.
L’omissione della dichiarazione non impedisce in assoluto di dimostrare l’assenza del presupposto impositivo previsto dalla legge; può tuttavia precludere il riconoscimento retroattivo delle agevolazioni regolamentari quando queste siano subordinate alla preventiva presentazione di un’istanza o di un’attestazione.
Per gli enti locali, in presenza di immobili mai dichiarati ai fini TARI, l’invito al contraddittorio rappresenta quindi uno strumento particolarmente efficace, in quanto consente di verificare sia la violazione dell’obbligo dichiarativo sia l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’applicazione del tributo o per il riconoscimento di eventuali esclusioni.
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità continua a confermare l’orientamento della sentenza n. 16138 dell’11 giugno 2024, ribadendo che la TARI è dovuta in tutti i casi in cui l’immobile sia oggettivamente idoneo a produrre rifiuti, a prescindere dal suo mancato utilizzo. L’esclusione dal tributo costituisce un’ipotesi eccezionale e richiede la dimostrazione dell’oggettiva inidoneità del bene alla produzione di rifiuti, non essendo sufficiente la mera scelta del contribuente di non utilizzarlo.
L’esperienza applicativa evidenzia, infine, l’opportunità per gli enti di disciplinare in modo più puntuale nei propri regolamenti TARI le fattispecie di eventuale agevolazione riferite alle utenze non domestiche, con particolare riguardo agli immobili appartenenti a categorie catastali non abitative quali C/1, A/10 e analoghe, che, pur rimanendo nella disponibilità del contribuente, risultino non utilizzati a seguito della cessazione o sospensione dell’attività, specificando i requisiti richiesti, la documentazione da produrre e gli effetti della mancata o tardiva presentazione della dichiarazione o dell’attestazione, così da garantire maggiore certezza applicativa e ridurre il contenzioso.
