Nel confermare l’esclusione degli incentivi tecnici dal computo della spesa di personale da rapportare alla media delle entrate correnti dell’ultimo triennio (depurata del FCDE) ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana ha precisato che, per ragioni di omogeneità, il parametro della sostenibilità finanziaria deve essere determinato attraverso l’epurazione di un corrispondente valore della spesa e dell’entrata, agendo su entrambi i versanti del numeratore e denominatore del rapporto di calcolo del valore-soglia (deliberazione n. 106/2026/PAR).
Il calcolo del relativo indicatore deve cioè essere effettuato applicando criteri di coerenza e simmetria anche al denominatore, evitando che poste meramente compensative o destinate alla neutralizzazione contabile dell’operazione alterino la rappresentazione della sostenibilità strutturale del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti.
Certo, così facendo il beneficio dell’esclusione si attenua, ma non si annulla, poiché riducendo in egual misura il numeratore e il denominatore di una frazione il rapporto si riduce comunque.
