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Trattenimento in servizio: nessun regime derogatorio per gli enti più piccoli

Chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell’articolo 1, co. 165, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di bilancio per il 2025), la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Lazio ha evidenziato che, come chiarito nel parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 77581 del 27 ottobre 2025 e nella direttiva Ministro per la pubblica amministrazione del 20 gennaio 2025, la facoltà di trattenere in servizio il personale interessato deve intendersi nel limite massimo del 10 % delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e la base di calcolo da considerare per l’individuazione dell’indicato limite è quella relativa alle facoltà assunzionali “ordinarie”», così chiarendo che i parametri di riferimento, di natura finanziaria, debbano intendersi in relazione all’astratta capacità assunzionale delle amministrazioni interessate (deliberazione n. 55/2026/PAR).

Nello stesso senso, del resto, si è espresso anche il Dipartimento della Ragioneria dello Stato con la circolare n. 8 del 7 aprile 2025, secondo la quale “Il limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente ai fini del previsto trattenimento in servizio è finalizzato esclusivamente all’individuazione del contingente massimo di unità di personale trattenibile in servizio … In sede di predisposizione degli atti di programmazione del fabbisogno di personale è reso noto il contingente di personale da trattenere in servizio in applicazione del citato co. 165, nel rispetto del summenzionato limite massimo del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente”.

Da ciò consegue che, indipendentemente dalle dimensioni demografiche del Comune, il richiamato limite vada considerato quale tetto finanziario massimo ai fini della individuazione del contingente di unità di personale trattenibile in servizio.

I giudici, dunque, pur consapevoli delle difficoltà incontrate dagli enti di minori dimensioni nel fare ricorso all’istituto, viste le ridottissime capacità assunzionali di cui dispongono, hanno escluso la possibilità per questi ultimi di considerare il trattenimento in servizio come mera prosecuzione del rapporto di lavoro e non come una nuova assunzione a valere sulle facoltà assunzionali autorizzate.

Invero, laddove il legislatore avesse voluto differenziare la modalità di calcolo per gli enti minori, imponendone la determinazione sulle capacità assunzionali in concreto utilizzate e quindi considerando il trattenimento in servizio come mancato risparmio, lo avrebbe indicato in modo esplicito, ovvero con l’introduzione di specifiche disposizioni derogatorie.

Tags: Limiti di spesa, Trattenimento in servizio