Come noto, la disposizione recata dall’art. 3, comma 3, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, ha previsto l’irrilevanza della spesa per il Segretario comunale – nei termini specificati dalla legge – ai fini del rispetto dei limiti previsti dall’art. 1, commi 557-quater e 562 della legge n. 296/2006 e dall’art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017.
Secondo la norma, tuttavia, detta esclusione vale solo per i Comuni fino a 3.000 abitanti.
Ciò premesso, con deliberazione n. 86/2026/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Umbria ha constatato che il legislatore, introducendo nell’ordinamento un regime di favor per i piccoli Comuni, si riferisce, genericamente, alla “spesa per il Segretario comunale”, senza specificare le modalità con le quali tale figura debba esercitare l’attività di collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa per l’ente. La disposizione di legge, nel suo tenore letterale ma anche nella sua stessa ratio, non preclude cioè la possibilità che tale officio sia svolto quale “Segreteria associata” fra più enti locali. A ciò si aggiunga che per l’istituto delle Segreterie in convenzioni è prevista una specifica disciplina che muove dall’obiettivo di condividere, fra i Comuni partecipanti alla convenzione, stipulata ex art. 98, comma 3 del TUEL, il relativo onere di spesa, sulla base degli atti convenzionali fra i medesimi stipulati.
Ad avviso della Sezione, pertanto, deve ritenersi che la deroga posta dall’art. 3, comma 3 del D.L. n. 19/2026 cit. sia applicabile anche ai Comuni con meno di 3.000 abitanti che abbiano stipulato una convenzione per il servizio associato di Segreteria con altri enti che, complessivamente considerati, superano il limite dei 3.000 abitanti.
Ovviamente, però in questi casi l’ente può legittimamente ritenere non rilevante la spesa per il Segretario comunale in convenzione nei soli limiti della quota effettivamente sostenuta per la propria parte di competenza.
Da ultimo, i giudici ritengono che le voci espressamente elencate nella disposizione di cui all’art. 3, comma 3 del D.L. n. 19/2026 cit. non siano passibili di interpretazione estensiva. Tale disposizione, ponendosi in deroga alla normativa vigente sui limiti di spesa per il personale degli Enti locali, assume difatti valenza tassativa, come tale non estensibile per via analogia. La Sezione ritiene, pertanto, che, ai fini della non rilevanza della spesa, occorra considerare esclusivamente gli importi corrispondenti agli articoli del CCNL del 16 luglio 2024.
