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Computo nella spesa di personale di emolumenti arretrati non dipendenti da volontà dell’ente

In presenza della corresponsione di emolumenti arretrati dovuta a ragioni non imputabili all’ente e del perdurare del rapporto di lavoro da cui essa deriva, la determinazione della capacità assunzionale del comune, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, e del D.M. 17.3.2020, viene incisa, pro quota, dall’esborso delle sole somme relative all’esercizio in corso. La somma liquidata in unica soluzione quale spesa di personale deve virtualmente essere imputata ai relativi esercizi di competenza al fine di determinare correttamente la capacità assunzionale dell’esercizio in corso.

È questo l’interessante chiarimento fornito dalla Sezione regionale di controllo della Lombardia con deliberazione n. 200/2026/PAR.

La richiesta di parere nasceva da una complessa vicenda giuridica che aveva visto l’ente obbligato a corrispondere nell’esercizio in corso una ragguardevole somma in favore di due dipendenti precedentemente sospesi in via cautelare dal servizio in conseguenza dell’avvio di un procedimento penale a loro carico. (c.d. restitutio in integrum).

Il comune istante faceva infatti presente che, considerando tra le spese di personale di quest’anno anche le somme erogate ai due citati dipendenti, lo stesso sarebbe stato impossibilitato a rimanere entro il proprio valore soglia, andando così a collocarsi dopo l’approvazione del rendiconto dell’anno 2026 (considerando anche il prevedibile andamento delle entrate correnti) nella categoria degli enti c.d. mediani, ovvero quelli che presentano un rapporto spesa di personale/entrate correnti compreso fra il valore soglia medio e il valore soglia superiore.

Per la Corte, tuttavia, la liquidazione delle retribuzioni spettanti ai dipendenti in esecuzione di una sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale competente non può essere qualificata come spesa derivante da una errata programmazione delle politiche assunzionali dell’ente e, dunque, non va intesa come spesa idonea ad erodere le prospettate capacità assunzionali del comune nel periodo considerato.

E ciò per due ordini di motivi.

Il primo, consiste nella circostanza che l’ente non versa in una situazione di errato calcolo o errata programmazione della spesa di personale. La vicenda giudiziaria che ha riguardato il proprio personale vede, ai fini di cui al presente parere, l’ente in una condizione di estraneità, tant’è che, a vicenda conclusa favorevolmente, il comune subisce gli effetti della sentenza di assoluzione. A ciò si aggiunga il prudente e corretto comportamento dell’ente che, versando in una situazione di sospensione degli emolumenti retributivi a causa del procedimento penale in corso, ha provveduto ad accantonare le relative spettanze, consentendo in tal modo, tra l’altro, che l’equilibrio di bilancio del corrente esercizio non venga in alcun modo alterato dalla liquidazione della somma indicata.

In secondo luogo, la somma liquidata, quale spesa di personale relativa ad esercizi pregressi, deve virtualmente essere imputata ai relativi esercizi di competenza, e ciò al fine di determinare correttamente la capacità assunzionale del presente e dei pregressi esercizi finanziari. Infatti, ove non fossero state sussistenti le condizioni sospensive dell’obbligo retributivo, il comune avrebbe certamente calcolato nelle spese di personale di ogni anno la quota delle retribuzioni “sospese”, determinando così la reale capacità assunzionale anno per anno. E dunque, effettuata tale ricostruzione per gli anni in cui la vicenda sospensiva ha spiegato i propri effetti, con riferimento al corrente esercizio va imputata, pro quota, la somma che effettivamente, in presenza del perdurare del rapporto di lavoro, deve essere liquidata al personale dipendente in argomento.

Per i giudici, peraltro, tale ricostruzione è legittimata, sia pure in via analogica, anche dalla mancata inclusione degli emolumenti per arretrati contrattuali nelle spese di personale. Infatti, l’articolo 3, comma 4-ter, D.L. 36/2022 dispone l’esclusione dal calcolo della spesa di personale degli arretrati relativi ai CCNL, con particolare riferimento ai rinnovi 2019-2021 e successivi. Solo la maggior spesa a regime non può essere dedotta, e se dunque ogni rinnovo contrattuale riduce concretamente la capacità assunzionale dell’ente, la stessa non è intaccata dalla corresponsione delle somme arretrate.
In linea con il principio contabile di cui al D.lgs. 118/2011 (Allegato 4/2), cui la giurisprudenza della Corte accede (SRC Liguria, n. 10/2021/PRSP) è stabilito che gli arretrati dei CCNL vadano imputati all’esercizio in cui viene sottoscritto il contratto definitivo, dovendosi procedere per i pregressi esercizi ai relativi accantonamenti; tuttavia, l’impatto economico degli arretrati deve essere neutralizzato nei calcoli di sostenibilità finanziaria e nelle verifiche dei limiti assunzionali, per evitare che un pagamento concentrato in un unico esercizio alteri la capacità assunzionale nell’anno di riferimento.

Se dunque il legislatore ha inteso neutralizzare le retribuzioni arretrate derivanti dai rinnovi dei contratti nazionali, a maggior ragione si deve affermare che ogni liquidazione di emolumenti retributivi in esercizi successivi a quelli di relativa competenza, derivanti certamente da eventi non determinati dall’ente, possa analogamente essere neutralizzata con riferimento all’anno della effettiva liquidazione, posto che non vi è stato un aumento di spesa complessiva, ma soltanto la sospensione della stessa, ad eccezione della somma imputabile pro quota all’esercizio di riferimento.

Tags: Emolumenti arretrati, Spesa di personale