Nella disciplina contrattuale di riferimento non è rinvenibile alcuna condizione ostativa alla contemporanea fruizione nella stessa giornata dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 da parte di più soggetti legittimati all’assistenza della medesima persona con disabilità in situazione di gravità.
Lo ha precisato l’Aran con l’orientamento applicativo Id: 37654.
L’Agenzia ricorda infatti che la disciplina legislativa, come modificata dal d.lgs. n. 105/2022, ha superato il previgente principio del “referente unico”, consentendo il riconoscimento del diritto a più soggetti tra quelli legittimati, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni mensili e la fruizione in via alternativa tra loro.
Per quanto attiene invece più specificamente alla sola disciplina contrattuale, non si rinvengono elementi testuali dai quali desumere che, in caso di fruizione ad ore da parte di più soggetti legittimati, le relative assenze debbano necessariamente essere collocate in giornate diverse.
La clausola contrattuale, nel consentire l’utilizzo ad ore dei permessi, opera infatti sul piano dell’articolazione temporale del beneficio e non introduce un divieto espresso di utilizzo, nella medesima giornata, di frazioni orarie distinte da parte di soggetti diversi.
Ne consegue che, nei limiti della disciplina contrattuale, l’alternatività della fruizione deve essere valutata con riferimento alla non contestualità delle assenze e al rispetto del limite complessivo previsto per l’assistenza alla medesima persona, non potendosi ricavare dal CCNL un autonomo obbligo di collocare i permessi dei diversi beneficiari in giornate necessariamente diverse.
Restano ovviamente fermi i presupposti, i limiti e le condizioni previsti dalla disciplina legislativa dell’istituto.
Sul punto sembra tuttavia doveroso ricordare che la Funzione pubblica (con il parere prot. 84769 del 06/12/2024) ha invece precisato che se i caregivers sono tutti dipendenti pubblici (anche di diverso comparto), può ritenersi ammissibile il frazionamento in ore di tali permessi (massimo di 18 ore mensili per ogni assistito), ma solo a condizione che non vi siano altri fruitori del permesso nella medesima giornata.
