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Nessun incentivo per i dirigenti nominati presidenti di una commissione di collaudo

Con l’ordinanza n. 16325 del 26 maggio 2026, la Sezione Lavoro della Cassazione ha ribadito che la contrattazione integrativa non può derogare, nella materia dei vincoli finanziari, alla contrattazione nazionale e alle disposizioni imperative di legge: in tal caso, anzi, le disposizioni della contrattazione integrativa sono nulle e sostituite di diritto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. (art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001).

In tal senso è la giurisprudenza costante di questa Corte (Cass., Sez. L, Sentenza n. 24807 del 18/08/2023, Sez. L, Ordinanza n. 30748 del 29/10/2021, Sez. L, Ordinanza n. 32264 del 10/12/2019), in base alla quale, così come sono giustificate le azioni di ripetizione esercitate dall’Amministrazione finalizzate al recupero delle erogazioni indebite, parimenti sono infondate le pretese e economiche dei lavoratori, fondate su simili invalide disposizioni.

E ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per quel che riguarda la potestà regolamentare degli enti locali, vista l’impossibilità di adottare atti a contenuto normativo in contrasto con il contenuto di fonti sovraordinate.

Nel caso di specie il Comune aveva previsto il riconoscimento in favore del personale dirigente di taluni compensi aggiuntivi in contrasto con il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale fissato nell’art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001 e recepito nel contratto collettivo nazionale dei dirigenti del Comparto enti locali.

Tags: Dirigenti, Onnicomprensività retribuzione