La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio con la sentenza n. 592/2026, depositata il 2 febbraio scorso ha chiarito che le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (Ater) non beneficiano automaticamente dell’esenzione IMU/TASI per il solo fatto di perseguire finalità istituzionali. La natura pubblica dell’ente e la destinazione sociale degli immobili, infatti, non bastano di per sé a escludere il presupposto impositivo ai fini IMU/TASI, soprattutto quando gli alloggi risultano non occupati oppure non venga fornita adeguata prova della loro effettiva destinazione ad abitazione principale.
Nel caso esaminato, l’Ater aveva impugnato un avviso di accertamento TASI emesso dal Comune, sostenendo l’assenza del presupposto impositivo e invocando l’esenzione in ragione della finalità sociale degli immobili. In via subordinata, l’ente aveva evidenziato che alcuni alloggi risultavano occupati abusivamente (richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 60/2024) oppure comunque destinati ad housing sociale, circostanze che avrebbero dovuto comportare l’esenzione o almeno l’applicazione delle agevolazioni previste per l’abitazione principale.
I giudici hanno però respinto le argomentazioni dell’Ater, rilevando una sostanziale carenza di prova documentale. In particolare, è stato chiarito che l’esenzione non può essere riconosciuta se l’ente non dimostra concretamente che gli immobili siano utilizzati in coerenza con le proprie finalità istituzionali. Nel caso specifico, gli immobili erano qualificati nell’avviso come “non occupati” e l’Ater non ha fornito elementi idonei a dimostrarne la locazione o l’effettiva destinazione.
Richiamando la giurisprudenza della Cassazione Sezioni Unite, (sentenza n. 28160/2008) la Corte ha ribadito che l’imposta è dovuta per il solo fatto della proprietà dell’immobile, a prescindere dall’uso .
Accolto solo il motivo relativo agli interessi, annullati per mancanza di trasparenza nel calcolo, mentre restano dovute le sanzioni.
La decisione conferma che l’esenzione per alloggi sociali richiede il rispetto dei requisiti normativi stabiliti dal decreto ministeriale 22 aprile 2008 e la concreta destinazione ad abitazione principale (Cassazione, ordinanza n. 6854/2025). L’onere di dimostrare tali presupposti grava sul contribuente (Cassazione n. 23228/2017).
