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IMU: la Cassazione nega la responsabilità solidale degli eredi

Con l’ordinanza n. 11097/2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’art. 65 del D.P.R. 600/1973 — che prevede la responsabilità solidale degli eredi — si applica solo alle imposte sui redditi, non ai tributi locali come l’IMU. La Corte giustifica tale pronuncia sostenendo che in mancanza di una norma specifica, si applica il modello civilistico: ogni erede risponde solo per la propria quota ereditaria. Tale principio è espresso dall’art. 752 c.c. (i coeredi contribuiscono ai debiti ereditari in proporzione alle quote ereditarie, salvo diversa volontà del testatore) e dall’art. 1295 c.c.(ciascun debitore in una obbligazione parziaria risponde solo per la propria parte). Allo stesso tempo la pronuncia ammette la notificazione impersonale e collettiva agli eredi del defunto presso il suo ultimo domicilio.

La giurisprudenza tributaria regionale del Piemonte ha confermato questo principio con la sentenza n. 142 del 18 marzo 2024, escludendo la solidarietà passiva dei coeredi per il debito IMU, stabilendo che vale la ripartizione pro-quota.

Le sentenze in questione ribadiscono l’applicazione delle disposizioni di diritto civile citate, nei casi in cui manca una previsione normativa per il tributo come appunto per l’IMU.

Si evidenzia però che in termini pratici l’assenza di responsabilità solidale degli eredi, espone l’ente ad affrontare un’ulteriore difficoltà non soltanto in chiave di effettiva possibilità di recupero del tributo, ma soprattutto in chiave di semplificazione dell’azione amministrativa, considerata la sovente difficoltà nel recuperare i nominativi degli eredi.

Tags: Eredi, IMU, Responsabilità solidale, Tributi locali