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TARI: legittima la sanzione del 30% anche senza l’avviso di pagamento

Con la sentenza n.70/2020, la CTP ha ammesso la legittimità dell’irrogazione della sanzione del 30% sull’importo dovuto a titolo di TARI anche in assenza della notifica dell’avviso di pagamento.

Nel caso oggetto della sentenza, il contribuente proponeva ricorso contro un sollecito di pagamento TARI 2015 emesso dalla società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi a seguito del mancato versamento del tributo alle scadenze stabilite dal Comune, contestando la mancata notifica dell’avviso di pagamento propedeutico al sollecito impugnato.

La società concessionaria si difendeva sostenendo l’infondatezza del ricorso e ribadendo che: “il tributo, per il quale nulla viene eccepito in merito alla sua debenza, deve essere corrisposto in autoliquidazione e […] la disposizione normativa in materia impone il solo obbligo di fissare le scadenze di pagamento previste dall’Ente impositore e l’avviso bonario altro non è che un mero strumento di facilitazione del pagamento, per cui la mancata notificazione sostenuta dal ricorrente risulta ininfluente ai fini del pagamento di quanto dovuto”.

La CTP, nel rigettare il ricorso, ha affermato quanto segue: “Relativamente al tributo, in diritto, si osserva che la TARI è un tributo che deve essere corrisposto in autoliquidazione ai sensi della Legge n. 147/2013, e che quindi è onere del contribuente provvedere al pagamento dello stesso alle scadenze fissate dall’Ente impositore, senza che l’eventuale mancato ricevimento dell’avviso bonario determini la sua nullità”.

Secondo i giudici infatti la debenza del tributo in oggetto non trova la sua fonte nell’avviso di pagamento, bensì nella Legge: ne consegue che l’avviso bonario inviato dalla società rappresenta un mero strumento di facilitazione del versamento dovuto e che il mancato recapito non assolve il contribuente dalle responsabilità conseguenti al mancato pagamento nei termini prefissati dall’Ente impositore. Questo principio appare piuttosto innovativo e se confermato porterebbe a rivedere la prassi di riscossione della TARI in molti enti, che stanno procedendo con l’invio di documenti di riscossione, seguiti da solleciti di pagamento ed infine da avvisi di accertamento (al momento, emessi solo in seguito alla prova di effettiva conoscenza degli importi da versare da parte del contribuente).